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Sentenza — n. 13322/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of early release due to new serious crimes showing lack of reintegration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13322/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Anaclerio against the Florence Supervision Tribunal's order revoking his early release benefit. The Tribunal revoked the benefit because Anaclerio was convicted of mafia association and drug trafficking between 2011 and 2018, which the court deemed incompatible with the positive personality evolution required for the benefit. Although Anaclerio argued that his status as a justice collaborator proved his reintegration, the Court held that such conduct does not negate the disvalue of the new crimes committed while on parole. Consequently, the Court ruled that the new offenses demonstrated a failure of the reeducation process, justifying the revocation of the entire early release period.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 3, Ord. pen.; Art. 54, comma 3, Ord. pen.: The revocation of early release is justified when new serious crimes committed during the benefit period demonstrate a lack of positive personality evolution, rendering the reeducation process ineffective, even if the offender is a justice collaborator.

Parole chiave

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early release revocation positive personality evolution justice collaborator defense mafia association crimes Supervision Tribunal jurisdiction reintegration failure drug trafficking offenses revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54, comma 3, Ord. pen.
Anaclerio Paolo Emanuele ricorre avverso l'ordinanza del 22 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che - ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 16 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014
fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione il di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, Hmadi, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Hmadi, Rv. 260595
38332 del 05/06/2014, Hmadi, Rv. 260595).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO PAOLO EMANUELE nato a BARI il 30/11/1985 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lettebceptite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Sabrina Passafiume, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Anaclerio Paolo Emanuele ricorre avverso l'ordinanza del 22 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che - ai sensi dell'art. 54, comma 3, legge 16 luglio 1975, n. 354 - ha revocato nei suoi confronti il beneficio della liberazione anticipata, precedentemente concesso dal Magistrato di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 20 marzo 2019 (in ordine al periodo ricompreso tra il 15 agosto 2012 e il 15 febbraio 2013), dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con ordinanza del 20 maggio 2019 (in ordine al periodo ricompreso tra il 28 aprile 2018 e il 18 aprile 2019) e dal Magistrato di sorveglianza di Bari con ordinanza dell'8 aprile 2011 (in ordine al periodo ricompreso tra il 30 luglio 2010 e il 30 gennaio 2011) e con ordinanza del 29 maggio 2012 (in ordine al periodo ricompreso tra il 30 maggio e il 30 novembre 2011).

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che Anaclerio, con sentenze della Corte di appello di Bari del 23 luglio 2021 e 17 giugno 2022, era stato condannato alla pena complessiva di anni sei di reclusione, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso e a più reati fine della stessa (tra i quali, anche il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti), commessi in un periodo ricompreso tra il 2011 e il 2018, e che, quindi, il beneficio concesso doveva essere revocato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto che non vi era stata alcuna evoluzione positiva della personalità del condannato in forza dell'intervenuta sentenza di condanna, senza considerare che il relativo procedimento penale era sorto proprio in forza delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso condannato, collaboratore di giustizia, al quale era stata concessa la circostanza attenuante speciale della collaborazione.

Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto valutare in concreto la resipiscenza del condannato e non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare il mero dato formale dell'intervenuta condanna, tenuto conto della età anagrafica del detenuto, del difficile contesto nel quale era cresciuto, della sua condotta carceraria e della sua scelta di collaborare con la giustizia.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione della normativa in esame, ancorando la revoca della liberazione anticipata ex art. 54, comma 3, Ord. pen. non al fatto in sé dell'intervenuta condanna del ricorrente per i sopra indicati reati, commessi in costanza del periodo di durata del beneficio e successivamente alla sua concessione, ma alla ritenuta incompatibilità della condotta in concreto tenuta (che ha dato luogo alla condanna subita) col suo mantenimento, valorizzando - con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censura in sede di legittimità - la specifica gravità delle condotte accertate, sotto il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare l'insuccesso della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la rilevante gravità dei reati commessi costituiva una circostanza univocamente dimostrativa del fatto che non vi fosse stata alcuna evoluzione positiva della personalità del condannato, il quale aveva dimostrato un'adesione solo meramente formale alle regole intramurarie, senza trarne alcun beneficio effettivo dalla partecipazione all'opera di rieducazione, che si è, quindi, rivelata inidonea ad evitare la commissione di ulteriori reati. Secondo il giudice di merito, tale valutazione non poteva essere superata dal fatto che il detenuto avesse deciso di collaborare con la giustizia, trattandosi - quest'ultima - di condotta non idonea a escludere il disvalore dei reati commessi ed alla quale, in ogni caso, era correlata la concessione di altri e ulteriori benefici, tra i quali la riduzione di pena applicata in forza della circostanza attenuante speciale e l'accesso agevolato ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione.

Giuridicamente corretta e pienamente giustificata dal Tribunale di sorveglianza è anche la revoca della detrazione di pena concessa a titolo di liberazione anticipata con riguardo all'intero arco temporale della pena già espiata dal ricorrente, e non limitata a una parte della stessa o al (solo) semestre in cui è stata posta in essere la condotta che ne giustifica la revoca, in quanto la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza di una grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l'intero arco temporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta è stata posta in essere, atteso che l'art. 54 Ord. pen. fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini della determinazione della riduzione il di pena da accordare per effetto della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, Hmadi, Rv. 260595).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente