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Sentenza — n. 13321/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding expulsion measure inclusion in drug penalty calculation under Art. 86 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court order declaring an amendment request inadmissible. The appellant argued that the expulsion measure was not explicitly listed in the new penalty determination and that serving time abroad did not imply acquiescence to deportation. The court ruled that the appellate court's prior decision integrating expulsion into the sentence remains valid and unchallenged, making the omission in the communication irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 86 comma 1 D.P.R. 309/1990; When a security measure like expulsion is part of the executed sentence, its absence from a subsequent penalty communication does not invalidate the measure if the underlying sentence remains effective and unimpugned.

Parole chiave

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expulsion measure drug trafficking penalty continuation of crime penalty calculation execution abroad DPR 309/1990 inadmissibility appeal domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 86 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Avverso, l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 86 D.P.R.
art. 86 D.P.R. 309/1990
Avverso, l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 86 D.P.R. 309/1990.
art. 671 c.p
Ordine di carcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 c.p.p.
art. 445 cod. proc. pen
270296 per cui "per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità, con la sentenza di cui all'art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 2345 del 16/5/2017, Terzi
La fattispecie, infatti, va considerata alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 1, n. 2345 del 16/5/2017, Terzi, rv.
Cass. Sez. 4, n. 32290 del 24/6/2009, Marzouk
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAJRI EMILIAN nato il 18/06/1988 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. RAFFAELE PICCIRILLO per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28/6/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza con la quale HAIRI EMILIAN ha chiesto la rettifica del provvedimento di "comunicazione nuovo residuo pena" emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo il 7/4/2020.

2. Avverso, l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 86 D.P.R. 309/1990. Nell'unico motivo la difesa rileva che il provvedimento non terrebbe conto del fatto che la misura di sicurezza dell'espulsione non era stata indicata nella nuova determinazione della pena allorché è stata riconosciuta la continuazione e che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, il fatto che il condannato abbia prestato il è consenso all'esecuzione della pena in Albania non comporta l'automatica acquiescenza all'espulsione. Sotto altro profilo, poi, la circostanza che il condannato sia ora già all'estero sarebbe irrilevante in quanto lo stesso avrebbe comunque interesse a ritornare in Italia e a circolare liberamente in area Shengen.

3. In data 2 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Raffaele Piccirillo chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 86 D.P.R. 309/1990. La doglianza è infondata. 2.1. Il ricorrente è stato condannato all'esito di due diversi processi per reati relativi a violazioni in materia di stupefacenti. In uno dei due, per quello che rileva in questa sede, è stata disposta la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/1990. Durante l'espiazione della pena è stata ritenuta la continuazione e il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il reato più grave fosse quello per il quale non era stata disposta l'espulsione e ha applicato l'aumento per questo, senza nulla specificare in merito alla misura di sicurezza (ord.

GE del 6/4/2020). La Procura della Repubblica ha emesso una "Comunicazione nuovo residuo pena. Ordine di carcerazione per rideterminazione della pena a seguito di ordinanza ex art. 671 c.p.p. e 81 c.p." il 7/4/2020. In tale provvedimento è stata "disposta" l'espulsione a pena espiata, previo accertamento della pericolosità. In data 4/3/2021 La Corte di Appello di Brescia, come richiesto dal Ministero e con il consenso del detenuto, si è pronunciata favorevolmente in merito all'esecuzione della pena in Albania, luogo dove attualmente il ricorrente sta eseguendo la pena.

In data 11/8/2022 il difensore ha presentato istanza di rettifica chiedendo che venga espunto dalla "comunicazione...", rectius dall'ordine di carcerazione/scarcerazione, la misura dell'espulsione in quanto questa non farebbe parte della pena applicata dal giudice dell'esecuzione allorché ha calcolato la continuazione.Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che la pena è in esecuzione in Albania e che si deve fare riferimento a quanto indicato nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia il 4/3/2021. 2.2.

La conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione all'esito di un'attenta ricostruzione dell'iter del procedimento è corretta. Come risulta nella sentenza della Corte di Appello di Brescia che si è pronunciata a favore dell'esecuzione della pena in Albania, infatti, la misura dell'espulsione è parte integrante della pena da eseguire. La sentenza non è stata impugnata e, pertanto, la pena da eseguire, come correttamente evidenziato dal giudice di merito, è quella indicata nel dispositivo della stessa al quale la "comunicazione" del 7 aprile 2020 fa espresso riferimento.

Né, d'altro canto, rileva che, all'atto del riconoscimento, non sia stata fatta menzione della misura di sicurezza dell'espulsione, quanto piuttosto rileva il fatto che il giudice dell'esecuzione non l'abbia specificamente esclusa. 2.3. E' priva di fondamento, infine, anche la deduzione sull'illegale applicazione dell'espulsione con sentenza di patteggiamento. La fattispecie, infatti, va considerata alla luce del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 1, n. 2345 del 16/5/2017, Terzi, rv. 270296 per cui "per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità, con la sentenza di cui all'art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra condanna occorre considerare la pena complessiva inflitta" (nel medesimo senso cfr.

Sez. 4, n. 32290 del 24/06/2009, Marzouk, Rv. 245279 - 01).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp