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Sentenza — n. 13318/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention order for aggravated robbery where statutory aggravating circumstances were not verified.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order granting home detention to Giorgio Cannata for aggravated robbery. The prosecution argued the statutory bar on probation applied because the crime involved aggravating circumstances, which the lower court failed to explicitly verify. The court ruled that the execution judge must specifically ascertain whether the aggravated elements exist before applying the probation exception.

Regesto Legislator

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Art. 59 lett. d) L. 689/1981; Art. 4 bis L. 354/1975: The substitution of custodial sentence with home detention is prohibited for aggravated robbery unless the aggravating circumstances are explicitly absent and the statutory exception is verified.

Parole chiave

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home detention probation aggravated robbery statutory bar execution judge duty criminal law interpretation pena privativa della libertà abbandono del procedimento penale esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 59, first paragraph, letter d) of Law 689/1981
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Catania che ha dedotto la violazione della legge penale in relazione all'art. 59 lett.
Art. 4 bis, paragraph 1, subsection 3 of Law 354/1975
pen., che sarebbe da ritenersi ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord.
Art. 628, third paragraph, item 1 of the Criminal Code
689/1981 in quanto la pena si riferisce a una condanna per il reato di cui all'art. 628, comma terzo n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23279 of 03/03/2021, Criscuolo
Sez. 1, n. 18496 of 31/01/2018, Terracciano
Sez. 1, n. 36318 of 19/09/2012, Chilelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE di APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: CANNATA GIORGIO nato a RAGUSA il 08/07/1960 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SILVIA SALVADORI per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30/5/2023, ha accolto l'istanza proposta da CANNATA GIORGIO ai sensi dell'art. 95 D.Igs 150/2022 e ha sostituito la pena detentiva di anni tre di reclusione con la detenzione domiciliare prevista dal Capo III della L. 689/1981.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Catania che ha dedotto la violazione della legge penale in relazione all'art. 59 lett. d), L. 689/1981 in quanto la pena si riferisce a una condanna per il reato di cui all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., che sarebbe da ritenersi ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.

3. In data 14 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nell'unico motivo di ricorso il Procuratore Generale di Catania deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 59, primo comma, lett. d), L. 689/1981 in quanto la pena si riferisce a una condanna per il reato di cui all'art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., che sarebbe da ritenersi ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen. La doglianza è fondata. 2.1. L'art. 59 della L. 689/1981 prevede le condizioni soggettive ostative per la sostituzione della pena detentiva. La lettera d) stabilisce espressamente che non si può procedere alla sostituzione nel caso in cui la pena detentiva si riferisce a uno dei reati di cui all'art. 4 bis della L. 26/7/1975, n. 354, salvo che non sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen.

Il citato articolo 4 bis, al comma 1 ter, prevede che i benefici di cui al primo comma possono essere concessi per il reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen. solo se non sussistono collegamenti con la criminalità organizzata. In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, tale reato è uno dei reati c.d. ostativi di cui all'art. 4 bis per il quale, in virtù dell'espresso richiama contenuto nell'art. 59 D.Igs 681/1989, non si può procedere alla sostituzione della pena detentiva (Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, Criscuolo, Rv. 281613 - 01;

Sez. 1, n. 18496 del 31/01/2018, Terracciano, Rv. 273070 - 01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784 - 01). 2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è carente. A fronte della specifica previsione normativa che impone di verificare se operi una delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981, infatti, il giudice dell'esecuzione, al di là di un generico riferimento al titolo del reato, ha omesso di accertare se nel capo di imputazione era contestata e se è stata ritenuta in sentenza o meno, come evidenziato dal pubblico ministero, l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma. 2.3.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma il