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Sentenza — n. 13124/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pistoia, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giuseppe Esposito intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Secondo il predetto giudice, nonostante la parziale identità delle norme incriminatrici violate e la contiguità temporale delle condotte, queste ultime sarebbero espressione di mera professionalità nel delitto e tali, dunque, da non potersi riportare ad una anticipata unitaria deliberazione.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo - mediante unico motivo - violazione di legge e vizio della motivazione. La valutazione del giudice a quo sarebbe meramente apparente, a cospetto di indicatori, quali quelli testé menzionati, di per sé più che adeguati al riconoscimento dell'identità di disegno criminoso. Anche il contesto territoriale sarebbe omogeneo. Il richiedente non sarebbe mai stato dichiarato delinquente abituale o professionale.

Parole chiave

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sospensione di pena reato continuato altri reati attività criminosa recidiva nell'infrazione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Pistoia, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giuseppe Esposito intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Esposito Giuseppe, nato a Napoli il 27/07/1989 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pistoia, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Giuseppe Esposito intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Secondo il predetto giudice, nonostante la parziale identità delle norme incriminatrici violate e la contiguità temporale delle condotte, queste ultime sarebbero espressione di mera professionalità nel delitto e tali, dunque, da non potersi riportare ad una anticipata unitaria deliberazione.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo - mediante unico motivo - violazione di legge e vizio della motivazione. La valutazione del giudice a quo sarebbe meramente apparente, a cospetto di indicatori, quali quelli testé menzionati, di per sé più che adeguati al riconoscimento dell'identità di disegno criminoso. Anche il contesto territoriale sarebbe omogeneo. Il richiedente non sarebbe mai stato dichiarato delinquente abituale o professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Il riscontro della serie di elementi rilevanti, al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).2. Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Pistoia non ha preso in specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né ha preso in adeguato esame la pluralità degli indicatori suddetti, limitandosi ad affermare che i fatti medesimi erano avulsi da qualunque programmazione criminosa unitaria ed espressivi di stile di vita deviante.

Trattasi di valutazione assertiva, che non soddisfa l'obbligo giudiziale di motivazione.

3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovato giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunal