Italian court dismisses appeal for criminal execution continuation as generic and reiterative of prior rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Papale's appeal inadmissible for being generic and reiterative of previously rejected arguments. Papale argued that new evidence, including prison intercepts and witness statements, proved a unique criminal design distinct from prior proceedings. The court rejected this, ruling that the submitted materials were merely declarative evidence already implicitly considered in the original judgment and did not constitute genuine novelty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 649 cod. proc. pen.; Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.: The principle of ne bis in idem applies to criminal execution proceedings, barring the reiteration of already decided issues, except for matters that were not even implicitly raised in the prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Papale Luigi, nato a Ercolano il 24/06/1962 avverso l'ordinanza del 06/04/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - perché meramente reiterativa di altra precedente, già respinta - l'istanza dì Luigi Papale, intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 6 giugno 2016 e quelli dalla Corte di appello già giudicati con sentenza 11 luglio 2018.
2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A suo parere, la nuova istanza di continuazione faceva leva su presupposti di fatto diversi da quelli in precedenza apprezzati, che avrebbero senz'altro consentito di ritenere l'unicità di disegno criminoso tra le condotte di partecipazione alle compagini associative di stampo mafioso, in cognizione accertate. Erano state allegate all'istanza le intercettazioni eseguite in carcere a carico del condannato, successive al febbraio 2007, che consentivano di ricostruire la sua originaria volontà di espandere le attività criminose del primo clan; le intercettazioni effettuate nei confronti di Maurizio Garofalo dopo il suo arresto, avvenuto nel 2014; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pellegrino.
Si tratterebbe di elementi mai valutati, neppure per implicito, nella prima decisione. All'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, inoltre, erano stati prodotti i verbali di interrogatorio e il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di Isidoro Di Gioia, mai acquisiti nei processi celebrati contro Papale e costituenti elementi di assoluta novità. Il giudice a quo li avrebbe semplicemente ignorati.
3. Il Procuratore generale requirente ha concluso come in epigrafe. La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché generico e reiterativo di argomenti manifestamente infondati.2. Il principio generale del ne bis in idem, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, è riferibile, in linea di principio, anche all'esecuzione penale. In tale settore, esso trova, da un lato, ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, a fronte di una determinazione giudiziale già assunta e non impugnata, ovvero impugnata con esito infruttuoso; e incontra, tuttavia, un temperamento, giacché il divieto di riproposizione riguarda esclusivamente il "dedotto", e non anche "il deducibile", ossia non riguarda le questioni che, pur proponibili, proposte non furono, non formando quindi oggetto di vaglio, neppure implicito, da parte del primo decidente (tra le molte, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786-01).
3. L'ordinanza impugnata si è attenuta fedelmente a questi principi, ineccepibilmente osservando che gli elementi allegati alla nuova istanza difensiva - ossia il contenuto di talune conversazioni ambientali in carcere e la deposizione del collaboratore di giustizia Pellegrino - non rivestivano alcun profilo di novità, trattandosi di prove dichiarative e documentali già poste a base delle sentenze di condanna, acquisite nel precedente procedimento esecutivo e valutate, almeno implicitamente, in detta sede. Quanto ai verbali del collaboratore Di Gioia, occorre anzitutto ricordare che l'inammissibilità genetica della riproposta istanza di continuazione non poteva essere certamente sanata da produzioni difensive successive. Sotto altra aspetto, l'odierno ricorso non illustra affatto quale sia il contenuto di tali dichiarazioni e perché la loro considerazione avrebbe potuto, in modo decisivo, orientare diversamente il giudizio.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de