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Sentenza — n. 13119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for double jeopardy when prior conviction involved distinct theft acts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the Trani court regarding Martin Nicolae's conviction. The lower court had revoked a prior sentence based on the principle of ne bis in idem, incorrectly assuming the two convictions covered identical facts. The court clarified that the thefts involved different victims, locations, and specific stolen items, constituting separate criminal acts. Consequently, the execution order was voided because the legal requirement for identity of facts was not met.

Regesto Legislator

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Art. 669 cod. proc. pen.; The principle of ne bis in idem applies only when the same conduct is characterized by identical conditions of time, place, and persons, excluding distinct extrinsic manifestations of criminal activity occurring at different times and places.

Parole chiave

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ne bis in idem double jeopardy identity of facts execution order theft acts distinct criminal conduct Cassation annulment doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 669 cod. proc. pen.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Martin era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Trani del 31 ottobre 2018, definitiva il 4 maggio 2019.
Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 650 cod. proc. pen.
art. 669 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Martin era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO ILitagf TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: MARTIN NICOLAE nato il 16/12/1987 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette, ~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza depositata il 20 giugno 2023 dal Tribunale di Trani che, per quello che qui interessa, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 669 cod. proc. pen. la sentenza del Tribunale di Trani del 13 febbraio 2017, definitiva il 28 giugno 2017, con la quale Martin Nicolae era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 250,00 di multa, in ordine al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624-bis e 625 cod. pen., commesso il 12 novembre 2014. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Martin era stato condannato per il medesimo fatto, qualificato come ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen. con sentenza del Tribunale di Trani del 31 ottobre 2018, definitiva il 4 maggio 2019.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81, 624-bis, 625, 648 cod. pen. e 669 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto che i fatti in ordine ai quali i due giudici della cognizione avevano condannato Martin fossero identici. In realtà, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che, nel primo caso, Martin era stato ritenuto responsabile del furto in abitazione ai danni di Annese Vincenzo, essendo stato tratto in arresto subito dopo la perpetrazione del reato, e, nel secondo caso, avendo subito la perquisizione dell'autoveicolo sul quale si trovava insieme a due complici, era stato trovato in possesso anche di ulteriori e diversi oggetti, non sottratti alla predetta parte offesa e ricevuti dallo stesso in momenti diversi da quelli in cui aveva realizzato il reato di furto. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con riferimento agli artt. 649 e 650 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 ottobre 2020, aveva già rideterminato la pena oggetto delle sentenze di condanna, circostanza che aveva determinato una preclusione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, i fatti giudicati dalle due sentenze di condanna erano diversi, così come erano diversi gli oggetti materiali del furto e della ricettazione. Ai fini dell'applicazione dell'istituto ex art. 669 cod. proc. pen., infatti, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza