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Sentenza — n. 13118/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order applying retroactive Cartabia penalty reduction to final pre-decree judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13118/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary hearing order that applied the new Cartabia penalty reduction to a final judgment rendered before the law's effective date. The defendant argued the reduction was illegal because the conviction became final prior to the December 2022 cutoff, while the prosecution contended the judge erred in applying the new statute. The court ruled that the principle of *tempus regit actum* prevents retroactive application, as the condition of finality existed before the new benefit was introduced.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The new provision for automatic penalty reduction upon non-appeal applies only to first-instance judgments becoming final after the law's entry into force, excluding those finalized beforehand.

Parole chiave

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Cartabia reform penalty reduction retroactivity principle tempus regit actum finality of judgment execution order non-appeal benefit adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato la riduzione di un sesto della pena irrogata - così come previsto dal nuovo istituto introdotto dalla c.d.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma Cartabia nel caso in cui né l'imputato né il difensore propongono appello - nonostante la relativa sentenza di condanna di primo grado fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162
Riforma Cartabia ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.
Art. 2, comma quarto, cod. pen.
pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett.
art. 442 cod. proc. pen
del Tribunale di Pavia che, in accoglimento della richiesta di Viavattene Emanuele, preso atto che né l'imputato né il difensore avevano proposto appello, ha rideterminato ex art. 442, comma 2- bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011
Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIAnel procedimento a carico di: VIAVATTENE EMANUELE (CUI 032CCGX) nato a CARINI il 05/10/1985 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/saotite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorre avverso l'ordinanza del 30 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Pavia che, in accoglimento della richiesta di Viavattene Emanuele, preso atto che né l'imputato né il difensore avevano proposto appello, ha rideterminato ex art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. la pena di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia dell'Il ottobre 2022, definitiva il 26 novembre 2022.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe applicato la riduzione di un sesto della pena irrogata - così come previsto dal nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia nel caso in cui né l'imputato né il difensore propongono appello - nonostante la relativa sentenza di condanna di primo grado fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto ricordare che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. Giova, altresì, evidenziare che tale norma non può trovare applicazione per quei procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, giorno dell'entrata in vigore della c.d.

Riforma Cartabia ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394).

Nel caso in esame, quindi, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre l'applicazione retroattiva della nuova disciplina, considerato che la sentenza con la quale Viavattene era stato condannato era divenuta irrevocabile solo in data 26 novembre 2022, prima dell'introduzione del comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l