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Sentenza — n. 13112/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order refusing retroactive application of new fine penalty law to final judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Orazio Monaco against the Brescia court's order declaring his request for a fine penalty inadmissible. The execution judge correctly applied transitional rules stating that the new penalty substitution law applies only to proceedings pending at its enactment, not to final judgments rendered before that date. The court ruled that applying the new law retroactively would violate the principle of legal certainty and the finality of judgments, as the competence to choose the penalty belongs exclusively to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The principle of retroactivity of more favorable criminal laws does not extend to incidental provisions regarding penalty substitution for final judgments, preserving the integrity of the res judicata.

Parole chiave

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pena sostitutiva giudicato irrevocabile principio di certezza riforma Cartabia giudice dell'esecuzione transizione normativa favor rei adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 20-bis cod. pen.
dell'istanza con la quale il condannato aveva chiesto che la pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2017, definitiva il 28 aprile 2018, fosse sostituita con la pena pecuniaria di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 2, terzo comma, cod. pen.
dell'istanza con la quale il condannato aveva chiesto che la pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2017, definitiva il 28 aprile 2018, fosse sostituita con la pena pecuniaria di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le pene sostitutive introdotte dalla c.d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 20-bis cod. pen
dell'istanza con la quale il condannato aveva chiesto che la pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2017, definitiva il 28 aprile 2018, fosse sostituita con la pena pecuniaria di cui all'art. 20-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONACO ORAZIO nato a SAN PIETRO DI CARIDA' il 23/11/1960 avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Cuomo, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Monaco Orazio ricorre avverso l'ordinanza del 30 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'istanza con la quale il condannato aveva chiesto che la pena di anni uno di reclusione, di cui alla sentenza della Corte di appello di Brescia del 7 aprile 2017, definitiva il 28 aprile 2018, fosse sostituita con la pena pecuniaria di cui all'art. 20-bis cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le pene sostitutive introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, se più favorevoli, possono applicarsi solo ai procedimenti penali pendenti in primo grado e nel giudizio di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio del favor rei, avrebbe dovuto sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, anche considerando che l'art. 2, terzo comma, cod. pen. prevede che se vi sia stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede la pena pecuniaria, la pena detentiva si converta immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla cd. riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Nel caso di specie, invece, la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e, pertanto, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, l'istanza di Monaco non poteva trovare accoglimento.

Infatti, in mancanza di espresse indicazioni nella normativa transitoria, le pene sostitutive non possono applicarsi alle sentenze irrevocabili, essendo evidente che tale scelta appartiene esclusivamente al giudice della cognizione, senza che possa ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, a scapito del principio di intangibilità del giudicato. Il ricorso, infine, non può trovare accoglimento neanche nella parte in cui lamenta la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, considerando che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes