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Sentenza — n. 13106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of proven criminal intent unity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to apply the rule of criminal continuation. The appellant argued that multiple drug-related offenses constituted a single criminal design due to similar modes and proximity, but the execution judge found no evidence of a unified plan. The court agreed, noting the offenses occurred at different times with varying methods, lacking the necessary chronological and causal links required for continuation under Article 81 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The rule of criminal continuation requires proof of a single criminal design characterized by chronological proximity, causal links, and uniform modes of execution, which is absent when offenses are committed at distant times with different methods.

Parole chiave

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criminal continuation single criminal design execution judge drug trafficking offenses inadmissible appeal infrazioni uniche e continuate criminalità persistente allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 444 cod. proc. pen
stup., commesso il 16 novembre 2018 in Pietraperzia, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARCA GIUSEPPE nato a ENNA il 12/04/1983 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore Generale, Assunta Cocomello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Marca Giuseppe ricorre avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso il 15 giugno 2016 in Sommatino, giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 16 maggio 2018, definitiva il 29 febbraio 2020;

2) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Pietraperzia da febbraio ad aprile 2017, giudicati dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 15 ottobre 2020, definitiva il 10 giugno 2021;

3) a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commessi in epoca antecedente al 7 giugno 2015 in Pietraperzia, giudicati dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 16 maggio 2018, definitiva 1'11 novembre 2021;

4) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 16 novembre 2018 in Pietraperzia, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 22 marzo 2022, definitiva il 5 maggio 2022.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, le medesime modalità esecutive delle condotte e il ridotto arco temporale nel quale i reati erano stati commessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro e con modalità differenti, perché in alcuni casi in forma associata ed in altri agendo in modo individuale.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore