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Sentenza — n. 13099/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of original criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Saverio Trimboli's appeal against the execution judge's order rejecting a request for criminal continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Trimboli argued the execution judge failed to provide valid reasoning for denying the link between an aggravated murder and other drug-related crimes committed within the same timeframe. The court ruled that the execution judge correctly found the murder was an impromptu event rather than part of the original criminal plan established at the association's inception.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The court established that for criminal continuation between an association crime and subsequent crimes, the latter must have been programmed in their essential lines from the moment of the association's constitution, excluding events contingent to the group's activities.

Parole chiave

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criminal continuation mafia association original criminal intent execution judge aggravated murder sospensione di pena recidiva nell'infrazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Trimboli Saverio ricorre avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023 della Corte di assise di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Art. 575 c.p.
Art. 416-bis c.p.
al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
pen., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 2 e giudicato ex art. 444 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Trimboli Saverio ricorre avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023 della Corte di assise di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
artt. 575 cod. pen
al reato di omicidio aggravato dalla modalità e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 575 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 2 e giudicato ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 2 e giudicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI SAVERIO nato a LOCRI il 05/08/1974 avverso l'ordinanza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/gentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Trimboli Saverio ricorre avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023 della Corte di assise di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di omicidio aggravato dalla modalità e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 575 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), giudicato dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con sentenza divenuta definitiva il 2 luglio 2021;

2) al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza divenuta definitiva il 14 maggio 2010;

3) al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 2 e giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza divenuta definitiva il 12 giugno 2013.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur dando atto nel corpo dell'ordinanza del fatto che tra i reati oggetto dell'istanza vi fossero evidenti profili di continuazione, avrebbe rigettato la richiesta, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitata a evidenziare che la Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione.

Così facendo, il giudice dell'esecuzione, non solo avrebbe offerto una motivazione illogica, ma avrebbe anche omesso di considerare che il giudice sub 1 aveva accertato che l'omicidio di Marando Pasquale non aveva rappresentato un evento avulso dal contesto criminale in cui era maturato. Il giudice dell'esecuzione, poi, avrebbe in maniera errata affermato che non assumeva alcun rilievo il fatto che al coimputato Marando Domenico era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub 416-bis cod. pen. e l'omicidio di Stefanelli Mancuso, nell'ambito della faida che aveva avuto l'epilogo con l'omicidio di Marando Pasquale.Secondo il ricorrente, quindi, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza, considerando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il fatto che i reati erano stati posti in essere nel medesimo arco temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Sul punto, si evidenzia che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Pertanto, il principio affermato in giurisprudenza per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Nel caso di specie, secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il reato sub 1 costituiva l'ultimo anello di una catena di omicidi maturati nel medesimo ambito familiare e criminale, causato da contrasti sorti nella gestione delle ingenti risorse economiche provento del vasto traffico illecito di sostanze stupefacenti, gestito dalle famiglie Mirando e Trimboli.

Lo stesso giudice di secondo grado sub 1 aveva affermato l'insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, sul presupposto che la decisione onnicidiaria, sebbene probabile epilogo di un programmato incontro chiarificatore nell'ambito del contesto delinquenziale nel quale gravitavano le parti coinvolte, doveva ritenersi frutto di una decisione estemporanea e improvvisa di Trimboli. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha evidenziato che non era possibile ritenere che l'omicidio di Marando Pasquale potesse essere inserito nella deliberazione originaria e unica che aveva riunito gli ulteriori reati oggetto dell'istanza, in quanto evento non prevedibile e non ricollegabile con le deliberazioni che avevano dato vita alle due realtà associative. ( Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334-02).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent