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Sentenza — n. 13095/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13095/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva parzialmente accolto l'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da Roberto Gasparotto e aveva accordato, in relazione, essendo nel frattempo cessata l'espiazione della pena detentiva, un indennizzo pecuniario. L'Amministrazione aveva opposto in compensazione il controcredito erariale, relativo alle pene pecuniarie inflitte al condannato, e rimaste insolute, ma il Tribunale aveva escluso la compensabilità, alla luce della natura sanzionatoria dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria e stante l'esigenza di non pregiudicare, da un lato, l'effettività del rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen., e, dall'altro, la primaria funzione rieducativa della pena pecuniaria stessa, solo suscettibile, in caso di insolvibilità dell'obbligato, di conversione a norma degli artt. 102 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la sua estinzione, alle condizioni stabilite dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., in caso di esito positivo di un eventuale affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13095/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che, nei procedimenti, civili o di sorveglianza, aventi ad oggetto l'attribuzione del ristoro monetario a beneficio dei detenuti e internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, chiamato in giudizio, possa opporre in compensazione, ai sensi dell'art.1243 cod. civ., il credito maturato per il pagamento della pena pecuniaria, risolvendosi quest'ultimo in un'entrata patrimoniale dello Stato, suscettibile di riscossione mediante ruolo, a seguito dell'estensione operata dall'art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (v.

Parole chiave

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indennità compensativa restituzione di prestazioni complementari indennizzo dei rifugiati compensazione della rendita d'invalidità assegno per grandi invalidi indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento a carico di Gasparotto Roberto, nato a Pordenone il 29/04/1952 avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste confermava la decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva parzialmente accolto l'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da Roberto Gasparotto e aveva accordato, in relazione, essendo nel frattempo cessata l'espiazione della pena detentiva, un indennizzo pecuniario. L'Amministrazione aveva opposto in compensazione il controcredito erariale, relativo alle pene pecuniarie inflitte al condannato, e rimaste insolute, ma il Tribunale aveva escluso la compensabilità, alla luce della natura sanzionatoria dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria e stante l'esigenza di non pregiudicare, da un lato, l'effettività del rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen., e, dall'altro, la primaria funzione rieducativa della pena pecuniaria stessa, solo suscettibile, in caso di insolvibilità dell'obbligato, di conversione a norma degli artt. 102 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva la sua estinzione, alle condizioni stabilite dall'art. 47, comma 12, Ord. pen., in caso di esito positivo di un eventuale affidamento in prova al servizio sociale.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, sulla base di unico motivo in cui deduce la violazione di legge. A parere del ricorrente, l'immediata esigibilità delle pene pecuniarie, e quindi la possibilità di opporre in compensazione i crediti corrispondenti, non sarebbe compromessa da istituti, quali la conversione delle pene insolute o l'estinzione derivante da esito positivo della prova, operanti su piani distinti e circoscritti, legati a presupposti sopravvenuti e non incidenti sui principi generali civilistici che governerebbero la materia. La funzione rieducativa della pena pecuniaria sarebbe esaltata dal suo soddisfacimento mediante compensazione, senza intaccare il peculiare sistema di ristoro monetario delineato dall'art. 35-ter Ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto che, nei procedimenti, civili o di sorveglianza, aventi ad oggetto l'attribuzione del ristoro monetario a beneficio dei detenuti e internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., il Ministero della giustizia, chiamato in giudizio, possa opporre in compensazione, ai sensi dell'art.1243 cod. civ., il credito maturato per il pagamento della pena pecuniaria, risolvendosi quest'ultimo in un'entrata patrimoniale dello Stato, suscettibile di riscossione mediante ruolo, a seguito dell'estensione operata dall'art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (v.

Sez. 1, n. 11108 del 23/11/2022, dep. 2023, Ministero della giustizia, Rv. 284432-01, in ambito penale; v. Cass. civ., sez. 3, n. 2350 del 29/01/2019, Rv. 652480-01, nonché Cass. civ., Sez. 6- 1, n. 10130 del 26/04/2018, in ambito civile). A diversa conclusione si deve giungere, ove l'opposta compensazione riguardi il credito maturato verso il detenuto per le spese di mantenimento in istituto, trattandosi di un credito che non può dirsi certo ed esigibile prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito, e che, comunque, non è configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano (Sez. 1, n. 13377 del 10/10/2017, dep. 2018, Rv. 272564-01).

Il credito corrispondente alla pena pecuniaria è, viceversa, di ammontare predefinito, ed è esigibile con la irrevocabilità della sentenza di condanna. Come giustamente osserva il ricorrente, su tale immediata esigibilità non può incidere il fatto che il credito in discorso, come qualunque altro credito civilistico, possa essere in prosieguo oggetto di trasformazione attraverso le procedure esecutive, o di estinzione per eventi sopravvenuti.

3. Le ulteriori considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata non inducono a modificare l'orientamento ermeneutico indicato. La compensabilità delle poste creditorie di cui si discute non compromette, infatti, la finalità rieducativa della pena pecuniaria, agevolandone al contrario il soddisfacimento, e con esso il più pronto conseguimento della stessa finalità. La compensabilità non compromette neppure l'effettività dello specifico rimedio indennitario. Esso conserva integro il suo valore e arreca una pari utilità; le somme spettanti al detenuto ai sensi dell'art. 35 -ter Ord. pen. gli vengono attribuite e, venendo a coesistere con sue obbligazioni sempre di natura pecuniaria, contribuiscono ad estinguerle, sino a concorrenza delle poste ed evitando inutili partite di giro.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata in base ai principi di diritto suesposti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trieste per rinnovato giudizio alla loro stregua.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tr