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Sentenza — n. 13042/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal by defense lawyer without special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Daveti's extraordinary appeal inadmissible because it was filed by his defense lawyer without a specific power of attorney. While the defense argued the appeal was timely due to prior postal deposits and lacked proper notification, the Court focused on the procedural defect of representation. The decision ruled that Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure requires a special power of attorney from the convicted person, which the standard defense mandate does not provide.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 122 c.p.p.: The extraordinary appeal for correction of factual errors under Art. 625-bis c.p.p. is inadmissible if filed by the defense lawyer without a special power of attorney from the convicted person.

Parole chiave

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extraordinary appeal special power of attorney factual error correction defense lawyer representation procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure legitimacy of representation impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, per il tramite del difensore.
Art. 122, comma 1 cod. proc. pen.
pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
47551, impugnata con il presente ricorso straordinario, non è stata ancora notificata ai sensi dell'art. 591 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 96 cod. proc. pen.
Il mandato difensivo ex art. 96 cod.
Art. 18-bis I. 7 agosto 1990, n. 241
Anche il primo ed il secondo deposito avrebbero dovuto essere valutati ai fini della tempestività del ricorso, il primo perché la Corte di Cassazione, in applicazione della norma dell'art. 18-bis I.
art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
47551, impugnata con il presente ricorso straordinario, non è stata ancora notificata ai sensi dell'art. 591 cod.
art. 633 cod. proc. pen
La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all'istituto ex art.
art. 122 cod. proc. pen
dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto
Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv.
Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani
222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv.
Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta
227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv.
Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris
252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv.
Sez. U Zangari
Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida
U Zangari citata, nonché Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv.
Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, Scino
Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo
258332; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv.
Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009, Izzo
248385; Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009, Izzo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: DAVETI GIOVANNI, nato a Livorno il 06/10/1951 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; udito il PG, Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Massimo Girardi, che, attraverso il sostituto processuale avv. Fabio D'Amato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in ratto 1. Con ordinanza, emessa de plano, del 27 settembre 2023, n. 47551, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Giovanni Daveti contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 22 novembre 2022 pronunciata nei suoi confronti. In particolare, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, in quanto depositato il 13 aprile 2023, quindi oltre la data del 6 aprile 2023, in cui scadeva il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce che il ricorso era, in realtà, tempestivo in quanto depositato una prima volta il 31 marzo 202:3 alla casella di posta certificata della cancelleria della Corte di Cassazione e da questa restituita per incompetenza, una seconda volta il 4 aprile 2023 alla casella di posta certificata della Corte d'appello di Firenze ruologen.penale.ca.firenze@giustiziacertit, e solo una terza volta il 13 aprile 2023 alla casella del deposito atti penali della Corte d'appello di Firenze depositoattipenali3.ca.firenze@giustíziacertit.

Anche il primo ed il secondo deposito avrebbero dovuto essere valutati ai fini della tempestività del ricorso, il primo perché la Corte di Cassazione, in applicazione della norma dell'art. 18-bis I. 7 agosto 1990, n. 241, avrebbe dovuto trasmettere l'istanza alla Corte di appello competente, il secondo perché trasmesso ad un indirizzo di posta che comunque appartiene alla Corte d'appello, pur se diverso da quello indicato nel decreto DGSIA del 9 novembre 2020. Con il secondo motivo deduce l'omessa comunicazione al ricorrente della data di fissazione della discussione del ricorso per cassazione; inoltre, deduce che l'ordinanza n. 47551, impugnata con il presente ricorso straordinario, non è stata ancora notificata ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., ed ancora che nel provvedimento di cumulo della Procura generale di Firenze emesso nei confronti del ricorrente è riportata un'ordinanza di inammissibilità del ricorso che non si riferisce al ricorrente.

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr. Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Massimo Girardi, attraverso il sostituto processuale avv. Fabio D'Amato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In punto di ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione l'art. 625-bis, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che "la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento".

La norma attribuisce in modo esplicito la titolarità sostanziale dei diritto all'impugnazione (cfr. sul punto Sez. UI, Sentenza n. 8914 dei 21/12/2017, (7Y dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), pertanto, soltanto al condannato, non al difensore dello stesso. La giurisprudenza di legittimità si è posta la questione del se la legittimazione concorrente del difensore a presentare ricorso si possa ricavare dalla norma generale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui "può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine", ma l'ha risolta in senso negativo.

Nella pronuncia Sez. U, Sentenza n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048, è stato evidenziato, infatti, che "per il connotato di straordinarietà del mezzo impugnatorio, il ricorso ("richiesta") è atto strettamente personale (art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.), del solo soggetto "condannato", quale strumento eccezionale volto ad emendare possibili pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole (ex plurimis: Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandinnarte, Rv. 237171; Sez. 6, n. 91 del :22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453).

Ne discende che, in base a quanto chiarito da un prevalente e condivisibile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso- richiesta deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale". La stessa pronuncia aggiunge che "l'art. 625-bis cod. proc. pen. è, per la peculiarità ("straordinarietà") dell'istituto correttivo di errori di fatto delle decisioni di legittimità, norma di stretta interpretazione che preclude l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito.

La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, in sintonia con quanto previsto per un altro tipico mezzo di impugnazione straordinario quale la richiesta di revisione (art. 633 cod. proc. pen.) latamente assimilabile -per i possibili effetti rescindenti e rescissori- all'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen., una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto irnpugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr.:

Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246)". Le Sezioni Unite hanno, pertanto, concluso affermando il principio di diritto secondo cui "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria".

Nel caso in esame, il ricorso straordinario è proposto nell'interesse di Giovanni Daveti da una persona, l'avv. Massimo Girardi, priva di legittimazione, che si qualifica in ricorso soltanto difensore di Daveti, ma non procuratore speciale dello stesso ex art. 122 cod. proc. pen. Il mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen. speso dal proponente non è sufficiente a fornirgli la legittimazione a presentare il ricorso e, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività della pronuncia di condanna (sempre Sez.

U Zangari citata, nonché Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Guida, Rv. 259319; Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo, Rv. 248385; Sez. 6, n. 23804 del 29/05/2009, Izzo, Rv. 244289). Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t