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Ordinanza — n. 13037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for pardon application, ruling it must be an opposition under execution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Procurator's appeal against an execution judge's order declaring a sentence extinguished by a pardon. The prosecution argued the judge failed to consider a bar to the pardon caused by a subsequent crime committed within five years of the pardon law's enactment. The court ruled that the correct procedural remedy for such a decision is an opposition under execution law, not a cassation appeal, and ordered the case transferred to the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 666, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: In matters of pardon application, only opposition may be filed against the execution judge's ruling, not cassation appeal.

Parole chiave

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pardon application procedure execution judge competence oposition vs cassation appeal subsequent crime bar procedural qualification error riduzione della pena sospensione di pena esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova ai servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato che, nel caso in esame, il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art.
Art. 666, cod. proc. pen.
pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.
Art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241
Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta, per effetto dell'applicazione dell'indulto previsto dall'art. 1 legge 31 luglio 2006, n.
art. 666 cod. proc. pen
pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015
pen.» (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv.
Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014
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Testo completo

te ORDINANZA su ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERLIGIAre procedimento a carico di: ¶C :ANO LUCA nato a TORRE DEL GRECO il 27/09/1985 í_ ,( r;o l'ordinanza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA LcLu ia relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; 12tte le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento ! ridignato. RITENUTO IN FArrco 1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta, per effetto dell'applicazione dell'indulto previsto dall'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 e sul postulato della sussistenza delle condizioni ivi previste, la pena di due anni di reclusione e 4.000 curo di multa, irrogata a Luca Sodano, con sentenza del Tribunale di Noia del 31 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2013.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vioiazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'estinzione della pena senza considerare l'esistenza della causa ostativa, c:ostituita dalla commissione, da parte di Sodano ed in data 5 gennaio 2011 — e dunque entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241 — di altro reato, per il quale gli è stata inflitta, con sentenza del 27 ottobre 20: 5, divenuta irrevocabile il 14 marzo 2016, la pena detentiva di due anni di reclusione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in rniaeria di indulto.

2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova ai servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il puLblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale.La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha da tempo chiarito che «In materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv. 263975 - 01;

Sez., 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877 - 01).

3. Considerato che, nel caso in esame, il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli att; al Tribunale