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Sentenza — n. 13020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for carrying a knife without cause due to lack of justification and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the defendant for carrying a folding knife without cause. The court found the appeal grounds valid because the lower court failed to properly evaluate the lack of justification and the defendant's negative personality regarding statutory mitigation. Consequently, the conviction was overturned not only on procedural grounds but also because the crime had expired due to the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110; Art. 131-bis cod. pen.: The court must evaluate the lack of justification and the defendant's negative personality when assessing particular mitigating circumstances, and must declare the crime extinguished by prescription if the limitation period has elapsed.

Parole chiave

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carrying weapon without cause particular mitigating circumstances negative personality assessment statute of limitations annulment without remand criminal procedure code extinguishment of crime porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Con sentenza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di Gela, in rito abbreviato, ha condannato Jhon Parisi alla pena di 4 mesi di arresto ed 800 euro di ammenda per il reato di porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione di un coltello a scatto (art. 4 I.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017
Sez. 3, Sentenza n. 43431 del 17/06/2014
Sez. 5, Sentenza n. 29225 del 04/06/2018
260976; conforme Sez. 5, Sentenza n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015
pen., l'estinzione del reato per prescrizione (cfr., sul punto, Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISI JHON nato a Gela il 23/08/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e iF ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, STEFANO TOCCI„ che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Limoncello, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di Gela, in rito abbreviato, ha condannato Jhon Parisi alla pena di 4 mesi di arresto ed 800 euro di ammenda per il reato di porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione di un coltello a scatto (art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110), fatto avvenuto in Gela il 20 agosto 2016.

Con sentenza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, nel corso di un controllo di polizia effettuato alle 23:00 del 20 agosto 2016 i Carabinieri di Gela avevano controllato quattro giovani, due dei quali alla vista dei militari avevano tentato di darsi alla fuga; nel corso delle operazioni di controllo l'imputato aveva estratto dalla tasca del pantalone un coltello a scatto della lunghezza di 16 cm, di cui 6 di lama, c:he aveva consegnato ai militari e del cui porto non aveva fornito giustificazione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. poiché la stessa è stata negata per la potenzialità offensiva del coltello in sequestro e per la negativa personalità dell'imputato, come evincibile dal casellario giudiziale, ma si tratta di motivazione non prevista dalla legge atteso che avrebbe dovuto esser valutata l'offesa in quanto tale e nel caso in esame il comportamento dell'imputato non aveva arrecato alcun danno o messa in pericolo a beni giuridici; inoltre, l'imputato era stato collaborativo e aveva spontaneamente consegnato il coltello ai Carabinieri in occasione del controllo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di complessivo trattamento sanzionatorio, perchè la sentenza d'appello non ha tenuto conto che fu proprio l'imputato a consegnare il coltello ai Carabinieri mostrando:si collaborativo nei confronti degli stessi.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Stefano Tocci, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con nota di conclusioni scritte il difensore del ricorrente, avv. Davide Limoncello, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, con assorbimento del secondo.

1. Il primo motivo è dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. In esso si deduce che i giudici del merito avrebbero dovuto valutare la tenuità dell'offesa in quanto tale, che avrebbe potuto essere ricavata anche dallo stesso comportamento dell'imputato che è stato collaborativo con le forze di polizia ed aveva consegnato il coltello prima ancora del controllo. Il motivo è fondato. La pronuncia di secondo grado ha respinto il motivo di appello sul punto ritenendo che il fatto non potesse essere ritenuto tenue per la mancanza di giustificazioni del porto, per la potenzialità offensiva del coltello, e per la negativa personalità dell'imputato.

Però, la mancanza di giustificazioni del porto è, in realtà, un elemento negativo di fattispecie dell'art. 4 I. 110 del :L975, talchè esso non poteva essere speso di nuovo anche nella decisione sulla particolare tenuità; la potenzialità offensiva del coltello è senz'altro un elemento suscettibile di valutazione nel giudizio sulla particolare tenuità, ma nel caso in esame esso non è stato arricchito di elementi di fatto che consentano di comprendere da cosa il giudice del merito ha tratto il giudizio sulla particolare offensività dello stesso; la negativa personalità dell'imputato è un elemento che può far parte del giudizio di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto indice di abitualità del comportamento, ma nel caso in esame nella motivazione della sentenza manca qualsiasi verifica sul se in concreto i reati commessi in precedenza presentino caratteri fondamentali comuni con quello oggetto di giudizio (cfr., per tutti, Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).

In definitiva, il ricorso sul punto è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.

2. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio ex zirt. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen perché il reato è estinto per prescrizione. Il reato è stato commesso, infatti, ill 20 agosto 2016 ed è di natura contravvenzionale. Come rilevato nella sentenza di primo grado, la prescrizione è stata sospesa per 197 giorni. Ne consegue che alla data della decisione di questo ricorso per cassazione, la prescrizione è interamente decorsa, non essendo conforme a giurisprudenza di legittimità il passaggio logico contenuto nella sentenza di secondo grado, secondo cui, non essendo stati formulati motivi sull'accertamento di responsabilità, il reato non sarebbe più suscettibile di prescrizione, atteso che, in realtà, "nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità delll'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione, pur quando con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, SentenM n.43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976; conforme Sez. 5, Sentenza n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370).

L'ammissibilità del ricorso per cassazione comporta, pertanto, l'obbligo per la Corte di legittimità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione (cfr., sul punto, Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). In definitiva, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è e