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Sentenza — n. 12486/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SQUILLACE GIUSEPPE nato a CROTONE il 16/12/1972 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIER1 cAtit (.24 U-bri-3 °te ce-tjt.Q_70.)t LQ A" t.ttf.A.A-t~ (2>.1‘' - c_cor.4.3 udito-i-l-thiferrsore Trattazione scritta. IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2023 (numero 20011 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da Squillace Giuseppe, la inammissibilità del ricorso. 1.1 Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 3 novembre del 2021 in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del iiJ giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta errore contabile pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod.proc.pen
n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SQUILLACE GIUSEPPE nato a CROTONE il 16/12/1972 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIER1 cAtit (.24 U-bri-3 °te ce-tjt.Q_70.)t LQ A" t.ttf.A.A-t~ (2>.1‘' - c_cor.4.3 udito-i-l-thiferrsore Trattazione scritta. IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2023 (numero 20011 del 2023) ha dichiarato, in riferimento all'atto proposto da Squillace Giuseppe, la inammissibilità del ricorso. 1.1 Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 3 novembre del 2021 in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. - Squillace Giuseppe, nelle forme di legge. 2.1 Il ricorrente deduce un errore di fatto nei termini che seguono, qui riportati in sintesi. Non è fondata l' affermazione, contenuta in sentenza, della volontà dello Squillace di proseguire l'attività di impresa tramite la società gestita dal fratello (cui erano state trasferite alcune attrezzature tecniche). Si tratterebbe di una 'svista' che ha 12-11 determinato la inaccoglibilità dell'originario atto di ricorso per cassazione.

Si precisa che detto finalismo non era stato ritenuto, in detti termini, nemmeno in sede di merito. La erronea percezione dei contenuti del ricorso ha peraltro inciso su detto aspetto, posto che erano stati citati atti istruttori da cui emergeva come la reale volontà dello Squillace fosse quella di ottenere nuovi finanziamenti per proseguire l'attività di impresa con la MDS sii, dunque con la 'propria' società. Uno di tali tentativi è avvenuto anche dopo la cessione delle attrezzature. Si prospetta, pertanto, la decisività dei plurimi errori percettivi. 2.2 Gli argomenti difensivi sono stati ribaditi con memoria depositata il 9 dicembre 2023.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del iiJ giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è dia escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione. 3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, nella decisione oggi impugnata, ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione in fatto (e in diritto) realizzata in sede di merito circa l'esistenza tanto di una condotta di bancarotta distrattiva ?che di una condotta di bancarotta preferenziale, esaminando tutti i motivi di ricorso, tesi peraltro ad una diversa lettura di aspetti istruttori, incompatibile con il giudizio di legittimità.

La interpretazione dei contenuti delle decisioni di merito non risulta influenzata da alcun errore percettivo, ma è frutto della sintesi valutativa rinvenibile in ogni decisione emessa in sede di legittimità. E' dunque evidente che il ricorrente odierno 'veste' in termini di errore percettivo la volontà - non accoglibile - di realizzare un sindacato sui contenuti argomentativi della decisione emessa in data 7 febbraio 2023 dalla V Sezione Penale di questa Corte. I limiti ontologici del ricorso straordinario - prima illustrati - impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugnata. 3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 d