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Sentenza — n. 12476/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12476/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: DI BONA FRANCESCO nato a CATANZARO il 09/06/1968 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo 1Q.cc.."3!..e C.-0,t11-0 udito_N-elfgnsore Trattazione scritta. Th IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Regesto Legislator

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art. 533 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12476/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, la valutazione del Collegio si è arricchita dalla avvenuta introduzione di una specifica ipotesi alternativa, circa la tipologìa di oggetto 'posato' sul muretto ed è su tale profilo di incertezza che va misurata la decisione, adaie in ragione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen. .Anche il riferimento alle affermazioni rese dalla Cosco, contenuto nell'atto di ricorso, non assume una effettiva portata di 'disarticolazione' del ragionamento probatorio, sia in virtù della non neutralità di detta dichiarante che in ragione delle stesse considerazioni contenute nella sentenza impugnata (lì dove si afferma la impossibilità di sostenere che l'oggetto consegnato dalli Ezzarawui alla Cosco sia la pistola precedentemente lasciata dal Di Bona).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi parità delle armi prova del DNA lacune probatorie dubbio circa il carattere di infrazione difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod.proc.pen
Peraltro, la valutazione del Collegio si è arricchita dalla avvenuta introduzione di una specifica ipotesi alternativa, circa la tipologìa di oggetto 'posato' sul muretto ed è su tale profilo di incertezza che va misurata la decisione, adaie in ragione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: DI BONA FRANCESCO nato a CATANZARO il 09/06/1968 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo 1Q.cc.."3!..e C.-0,t11-0 udito_N-elfgnsore Trattazione scritta. Th IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Con sentenza emessa in data 26 aprile 2023 la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la decisione di primo grado, assolvendo Di Bona Francesco dal reato di detenzione e porto di un'arma comune da sparo (capo e della originaria imputazione). 1.1 La decisione di primo grado risulta emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2018. Il giudice di primo grado ricostruisce i fatti avvenuti in data :3 gennaio 2017 nei modi che seguono. Pacifico è il fatto che il Di Bona venne causalmente fermato in strada perché ferito in più punti del corpo da colpi di arma da fuoco.

Le immediate indagini consentirono di comprendere che si era verificata una disc:ussione nei pressi dell'abitazione di tal Ezzarawui Khalid (risultato anch'egli ferito ad un piede), di nazionalità marocchina. Secondo il primo giudice dall'analisi di immagini riprese da un sistema di videosorveglianza è possibile comprendere che :

a) il Di Bona, in attesa dell'arrivo dell' Ezzarawui avrebbe poggiato l'arma su un muretto adiacente il cancello della abitazione;

b) di detta arma si sarebbe impossessato il suo antagonista e la avrebbe utilizzata verso il Di Bona;

c) Ezzaravvui non sarebbe stato ferito durante l'azione.

2. La Corte di secondo grado, come si è detto in premessa, ha accolto la doglianza difensiva sollevata nei motivi di appello. Secondo la prospettazione difensiva l'oggetto che il Di Bona ebbe a poggiare sul muretto non era un'arma ) ma il proprio telefono cellulare (su richiesta dello stesso Ezzarawui che temeva di essere intercettato) . Del resto, se il Di Bona fosse stato realmente armato, conoscendo la negativa personalità del suo interlocutore, non si sarebbe disiFatto di un possibile strumento di difesa. 2.1 Osserva la Corte di merito che dalla visione dei fotogrammi «non emerge in alcun modo che l'oggetto appoggiato dal Di Bona al muretto di recinzione fosse una pistola» .

Si tratta di immagini poco nitide, sia per quanto riguarda la foto n. n.7 (indicata come prova dal giudice di primo grado) che per quelle successive, il che rende solo ipotetica la ricostruzione di accusa.A fronte di una ragionevole ipotesi alternativa, introdotta dalla difesa (l'oggetto, di piccole dimensioni, sarebbe stato un apparecchio cellulare) non può essere confermata l' affermazione di penale responsabilità.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo vizio di motivazione. 3.1 Secondo la parte pubblica ricorrente, la motivazione sarebbe illogica e frutto di una incompletezza cognitiva. La Corte di Appello ha basato il proprio convincimento sulle copie in bianco e nero dei fotogrammi, lì dove avrebbe dovuto visionare le foto originali ed a colori o il filmato. Inoltre non si è tenuto conto :

a) della deposizione del teste di p.g. Costabile, che ha affermato come dai fotogrammi poteva notarsi che l'oggetto appoggiato sul muro era una pistola; si tratterebbe di una 'ricognizione fotografica';

b) della deposizione della teste COSCO (convivente del Ezzarawui) che ha parimenti affermato di aver visto dalla finestra che il Di Bona era in possesso di una pistola.

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La valutazione probatoria realizzata dalla Corte di Appello ha preso in esame gli atti processuali in modo non manifestamente illogico, non limitando le proprie affermazioni alla scarsa nitidezza di una specifica 'riproduzione' (la foto numero 7) ma estendendo tale giudizio anche ai fotogrammi successivi, con una affermazione di tale nettezza da non lasciare spazio a rivalutazioni. Non può pertanto accogliersi la doglianza introdotta dal ricorrente, posto che da un lato la stampa dei fotogrammi avviene di norma - proprio allo scopo di rendere più nitida e percepibile la visione dell'immagine (dunque non vi è alcun elemento obiettivo che porti ad ipotizzare, nei caso specifico, un diverso risultato nella visione di un filmato in progressione), dall'altro la deposizione della teste Costabile non può certo sostituirsi al giudizio (di scarsa nitidezza e impossibilità di comprendere la effettiva consistenza dell'oggetto, di piccole dimensioni) del collegio giudicante.

Peraltro, la valutazione del Collegio si è arricchita dalla avvenuta introduzione di una specifica ipotesi alternativa, circa la tipologìa di oggetto 'posato' sul muretto ed è su tale profilo di incertezza che va misurata la decisione, adaie in ragione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen. .Anche il riferimento alle affermazioni rese dalla Cosco, contenuto nell'atto di ricorso, non assume una effettiva portata di 'disarticolazione' del ragionamento probatorio, sia in virtù della non neutralità di detta dichiarante che in ragione delle stesse considerazioni contenute nella sentenza impugnata (lì dove si afferma la impossibilità di sostenere che l'oggetto consegnato dalli Ezzarawui alla Cosco sia la pistola precedentemente lasciata dal Di Bona).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso in data 21 di