Sentenza — n. 12475/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHRISTINE CHIMA (CUI: 05HQTPA) nato il 07/11/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI — che ha concluso chiedendo t r Q_CCof e.,'~i.tt Ote( /t( (-1/49,440 ì3 a -e-9 A.A.Juz...t.t.L.A.)1z_ca. oLlem a ,1/3 ott-e 6' . è . è t4--126A PLQ cX . (75) udito il glifehsore Trattazipne-scritta. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 23 maggio 2023 il Giudice di Pace di Como ha affermato la penale responsabilità, in assenza, di Christine Chima in riferimento al reato di cui all'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione. La pena è stata determinata in euro 10.000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 586 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12475/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Trattandosi di sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 (data di vigenza del d.lgs. n.150 del 2022) nei confronti del soggetto dichiarato assente va ritenuta applicabile la previsione di legge di cui all'art. 581 comma lquater cod.proc.pen., che impone a pena di inammissibilità l'allegazione di «specifico mandato ad impugnare» rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio (v. per tutte Sez. V n. :39166 del 4.7.2023, rv 285305, alle cui motivazioni - condivise dal Collegio - si compie riferimento).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHRISTINE CHIMA (CUI: 05HQTPA) nato il 07/11/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 del GIUDICE DI PACE di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI — che ha concluso chiedendo t r Q_CCof e.,'~i.tt Ote( /t( (-1/49,440 ì3 a -e-9 A.A.Juz...t.t.L.A.)1z_ca. oLlem a ,1/3 ott-e 6' . è . è t4--126A PLQ cX . (75) udito il glifehsore Trattazipne-scritta. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 23 maggio 2023 il Giudice di Pace di Como ha affermato la penale responsabilità, in assenza, di Christine Chima in riferimento al reato di cui all'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998, oggetto di contestazione. La pena è stata determinata in euro 10.000,00 di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Chrìstine Chima a mezzo del difensore di ufficio avv. Anna Mitrione. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e della dichiarazione di assenza. Si rappresenta che è mancata la verifica, in sede di dichiarazione di assenza, circa la effettiva conoscenza del procedimento in capo alla accusata. 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della particolare tenuità del fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Trattandosi di sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 (data di vigenza del d.lgs. n.150 del 2022) nei confronti del soggetto dichiarato assente va ritenuta applicabile la previsione di legge di cui all'art. 581 comma lquater cod.proc.pen., che impone a pena di inammissibilità l'allegazione di «specifico mandato ad impugnare» rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente dichiarazione o elezione di domicilio (v. per tutte Sez. V n. :39166 del 4.7.2023, rv 285305, alle cui motivazioni - condivise dal Collegio - si compie riferimento).
Trattandosi di requisito di validità 'in quanto tale' dell'atto di impugnazione non appare possibile realizzare «scissioni» dei contenuti dell'atto in rapporto alla tipologìa di doglianza formulata. Anche l'impugnazione della ordinanza dichiarativa dell'assenza, di cui al primo motivo, da un lato segue la regola della impugnazione congiunta con la sentenza (art. 586 cod.proc.pen.), dall'altro è, per tale ragione, sottoposta ai requisiti formali introdotti dal legislatore per l'impugnazione della sentenza medesima (ivi compreso l'art. 581 comma 1 quater). 3.2 Nel caso in esame l'atto è stato dichiaratamente realizzato dal difensore di ufficio e la novella legislativa è chiaramente finalizzata ad escludere siffatto potere 'autonomo', dovendosi l'impugnazione ricollegare alla consapevole scelta del soggetto già dichiarato assente in giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 dicembre 2023 Il Consigl