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Sentenza — n. 12216/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12216/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GAETANO nato a MILANO il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~ite le conclusioni del PG p . re_coz..1..t.L43 i ci." &&eximc ›.9 rboc. tu94c‘tx4b4: otei JtLcAzYt4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 aprile 2023 il GIP del Tribunale di Milano, quale giudice della esecuzione, ha respinto le istanze introdotte da Giuliano Gaetano in tema di corretto computo della pena residua in un decreto di cumulo. 1.1 Va premesso che Giuliano Gaetano è soggetto che ha completato la espiazione della pena (secondo la decisione impugnata lin data 9 aprile 2022) .

Regesto Legislator

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art. 656 cod.proc.pen, art. 314 cod.proc.pen, art. 315 comma 3 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12216/2024 — snpen · Corte di Cassazione: IV n.57203 del 21.9.2017, rv 271689, e ciò anche in riferimento alla estensione operata dalla Corte Costituzionale della disciplina dell'art. 314 cod.proc.pen. al caso dell'erroneo ordine di esecuzione, v. sent. n. 310 del 1996). Tuttavia, in caso di esecuzione terminata - come è quello al vaglio - la eventuale domanda di accertamento non va rivolta al giudice della esecuzione ma alla Corte di Appello competente ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod.proc.pen. . 3.3 Quanto al secondo profilo è del tutto evidente che essendo terminata l'esecuzione la stessa non avrebbe potuto - in ogni caso - essere sospesa.

Parole chiave

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sospensione di pena remissione della pena adeguamento della pena riduzione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena residua

Disposizioni normative citate

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art. 656 cod.proc.pen
Con una seconda domanda era stata chiesta la sospensione (sempre ora per allora) dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
IV n.57203 del 21.9.2017, rv 271689, e ciò anche in riferimento alla estensione operata dalla Corte Costituzionale della disciplina dell'art. 314 cod.proc.pen.
art. 315 comma 3 cod.proc.pen
Tuttavia, in caso di esecuzione terminata - come è quello al vaglio - la eventuale domanda di accertamento non va rivolta al giudice della esecuzione ma alla Corte di Appello competente ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GAETANO nato a MILANO il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s~ite le conclusioni del PG p . re_coz..1..t.L43 i ci." &&eximc ›.9 rboc. tu94c‘tx4b4: otei JtLcAzYt4 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 aprile 2023 il GIP del Tribunale di Milano, quale giudice della esecuzione, ha respinto le istanze introdotte da Giuliano Gaetano in tema di corretto computo della pena residua in un decreto di cumulo. 1.1 Va premesso che Giuliano Gaetano è soggetto che ha completato la espiazione della pena (secondo la decisione impugnata lin data 9 aprile 2022) .

Con una prima domanda ha chiesto la rideterminazione della pena 'da espiare' (ora per allora) in rapporto ad un decreto di cumulo del 23 dicembre 2021. Su tale aspetto il GIP afferma che il computo del 'presofferto' operato dal PM era corretto (si evidenzia che in rapporto al presofferto ed alla liberazione anticipata la pena effettiva residua era pari a mesi cinque di reclusione). Con una seconda domanda era stata chiesta la sospensione (sempre ora per allora) dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod.proc.pen. perché il residuo pena consentiva la domanda di misura alternativa.

Su tale aspetto il GIP osserva che la diminuzione della pena da espiare - ad esecuzione già in atto - è derivata dal riconoscimento della continuazione e ciò, per costante indirizzo interpretativo, esclude che si possa ripristinare la fase della sospensione dell'esecuzione, ormai superata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Giuliano Gaetano. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente la pena residua da espiare era inferiore a quanto indicato nel decreto di cumulo (si sostiene pari a mesi due e giorni diciotto) e su tale aspetto, nonostante l'intervenuta espiazione, si mantiene interesse anche al fine di promuovere domanda di indennizzo per ingiusta detenzione. Si evidenzia inoltre che il riconoscimento della continuazione era avvenuto prima della emissione del decreto di cumulo, con reato ostativo integralmente scontato, il che doveva comportare la sospensione dell'ordine di esecuzione per consentire la domanda di misura alternativa.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Osserva il Collegio che l'avvenuta espiazione della pena - dato pacifico - rende non sussistente la competenza funzionale del giudice della esecuzione. Ciò per due ordini di ragioni. Le questioni poste dal ricorrente, essenzialmente, sono due :

a) la eventuale esistenza di un periodo di detenzione, in concreto, superiore rispetto ai contenuti matematici e giuridici del titolo;

b) la mancata sospensione del titolo pure in presenza, si assume, dei presupposti di legge che la avrebbero consentita. 3.2 Quanto al primo profilo il ricorso è in primis generico, posto che non viene specificata, anche in rapporto al provvedimento emesso dal PM dopo la presentazione della istanza di correzione della pena residua, l'entità della pena che il ricorrente ritiene eventualmente scontata sine titulo (in misura superiore a quanto dovuto). In ogni caso, l'eventuale esistenza di una scarcerazione «tardiva» darebbe diritto ad un indennizzo per ingiusta detenzione, posto che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (v. tra le molte, Sez.

IV n.57203 del 21.9.2017, rv 271689, e ciò anche in riferimento alla estensione operata dalla Corte Costituzionale della disciplina dell'art. 314 cod.proc.pen. al caso dell'erroneo ordine di esecuzione, v. sent. n. 310 del 1996). Tuttavia, in caso di esecuzione terminata - come è quello al vaglio - la eventuale domanda di accertamento non va rivolta al giudice della esecuzione ma alla Corte di Appello competente ai sensi dell'art. 315 comma 3 cod.proc.pen. . 3.3 Quanto al secondo profilo è del tutto evidente che essendo terminata l'esecuzione la stessa non avrebbe potuto - in ogni caso - essere sospesa.

Vi è, in tal caso, carenza di interesse, né può dirsi che la pena sia frutto di un ordine di esecuzione illegittimo, posto che il profilo della illegittimità dell'ordine di esecuzione riguarda i suoi contenuti e non può estendersi alle vicende procedimentali che riguardano la sospensione temporanea dei suoi effetti (v. Sez. I, Sentenza n. 28818 del 13/06/2018 Cc. (dep. 21/06/2018 ) Rv. 273300). Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 7 dicembre 2023