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Ordinanza — n. 12212/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a lawyer not registered on the special barroll. The applicant, Rouhani Mehdi, sought to overturn a Mantova Peace Judge's decision from October 2022, but the court found the filing lawyer lacked the required special registration. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not inscribed on the special barroll, and the court must declare this de plano.

Parole chiave

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special barroll registration inadmissible appeal de plano declaration procedural costs Cassation appeal condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova in data 18 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.).
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., trattandosi di caso che rientra nell'ambito di applicazione di tale forma semplificata di trattazione.
art. 613 comma 1 cod.proc.pen
Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova in data 18 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROUHANI MEHDI nato il 04/04/1993 avverso la sentenza del 18/10/2002 del GIUDICE DI PACE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lett-ci-sentite le~~ieni dal-P-G-MARGQ-991~ cdo.t.t -13e4t."--4-Q_ e, 't.o..e.u. otk. ? tru "2-Fr

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova in data 18 ottobre 2022, va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). 1.1 La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., trattandosi di caso che rientra nell'ambito di applicazione di tale forma semplificata di trattazione. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore ,\ Il Presidente