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Sentenza — n. 12211/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12211/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 3 agosto 2023, il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.i.p. del Tribunale di Marsala a decidere sull'istanza con la quale De Carlo Antonino aveva chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023, in ordine a più reati di furto aggravato. Il G.i.p. del Tribunale di Marsala con ordinanza del 21 agosto 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che, al momento del deposito dell'istanza, avvenuto il 7 agosto 2023, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dal Tribunale di Marsala con sentenza del 13 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023.

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen, art. 32 cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12211/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da De Carlo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Marsala. Giova in diritto premettere che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Parole chiave

Generato dall'IA
competenza territoriale alternativa controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale limiti della competenza sanzione sostitutiva esecuzione surrogatoria anticipata

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
del Tribunale di Marsala con ordinanza del 21 agosto 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da De Carlo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
art. 665 cod. proc. pen
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE DI MARSALA nei confronti di: TRIBUNALE DI MARSALAcon l'ordinanza del 21/08/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO Il P.G. conclude per la competenza del Tribunale monocratico di Marsala. udito il difensore E' presente l'avvocato TRANCHIDA DIEGO del foro di MARSALA in difesa di DE CARLO ANTONINO che si associa alle conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 3 agosto 2023, il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.i.p. del Tribunale di Marsala a decidere sull'istanza con la quale De Carlo Antonino aveva chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva in forza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023, in ordine a più reati di furto aggravato. Il G.i.p. del Tribunale di Marsala con ordinanza del 21 agosto 2023 solleva conflitto di competenza ex art. 28 cod. proc. pen., evidenziando che, al momento del deposito dell'istanza, avvenuto il 7 agosto 2023, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dal Tribunale di Marsala con sentenza del 13 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30 settembre 2021, definitiva il 4 luglio 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da De Carlo, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Marsala. Giova in diritto premettere che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.

L'indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che - prevedendo che «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» - determina la competenza del giudice dell'esecuzione sulla base dell'avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Palermo, del 30 settembre 2021, con sentenza divenuta definitiva il 4 luglio 2023, aveva confermato la sentenza di primo grado; pertanto, deve ritenersi che la competenza sia da attribuire nel caso di specie al Tribunale di Marsala.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Marsala, cui dispone tras