Sentenza — n. 12202/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIGERIO DIEGO (CUI 05YI5Y5) nato a PIOLTELLO il 27/01/1981 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG . SAZ (Nig oCotZI GALA_ com_c-CU >0 ip.trt- i-J2,9),i-tm-(,)›. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 maggio 2023 la Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Frigerio Diego, tesa ad ottenere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022). In motivazione si evidenzia che la condanna inflitta in cognizione, al di là di ogni altra considerazione, è ad una pena (anni sei di reclusione) superiore al limite di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 20 bis cod.pen, art. 533 cod. pen, articolo 545 bis cod.proc.pen, art. 533 cod.proc.pen; Sentenza — n. 12202/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In sede di ammissione alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario il riferimento alla entità della pena è commisurato anche alla «pena residua» (v. art. 656 comma 4 bis e comma 5 cod.proc.pen.) con riferimento al momento in cui interviene la decisione sulla domanda (v. Sez. I n. 1787 del 30.10.2019, rv 277885). Si tratta di un assetto funzionale alla applicabilità, anche dopo l'inizio della carcerazione, di forme non detentive di esecuzione, basate su un apprezzamento della meritevolezza della condizione non detentiva del soggetto condannato, da parte della magistratura di sorveglianza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIGERIO DIEGO (CUI 05YI5Y5) nato a PIOLTELLO il 27/01/1981 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG . SAZ (Nig oCotZI GALA_ com_c-CU >0 ip.trt- i-J2,9),i-tm-(,)›. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 24 maggio 2023 la Corte di Appello di Milano - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Frigerio Diego, tesa ad ottenere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022). In motivazione si evidenzia che la condanna inflitta in cognizione, al di là di ogni altra considerazione, è ad una pena (anni sei di reclusione) superiore al limite di legge.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Frigerio Diego. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al contenuto dell'art. 20 bis cod.pen. . Il ricorrente evidenzia che in rapporto alla pena inflitta in sentenza (pari ad anni sei) vi è un presofferto (per custodia cautelare) pari ad anni tre che, unitamente al computo della liberazione anticipata, porta alla individuazione di una 'pena residua' pari ad anni due e mesi due. Si sostiene, dunque, che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha compiuto riferimento alla pena inflitta come dato ostativo all'accoglimento della domanda. 2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione sul punto di cui sopra, dato il contenuto della memoria depositata in udienza. 2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione sulla ritenuta attualità della pericolosità sociale.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il giudice della esecuzione ha correttamente interpretato la normativa vigente, il che esclude la rilevanza della assenza di motivazione specifica sul punto dedotto con la memoria difensiva. Come è stato più volte evidenziato nella presente sede di legittimità (v. per tutte Sez. I n. 16372 del 20.3.2015, rv 263326) il vizio di motivazione non è denunziabile con riferimento a questioni di diritto, poichè queste se sono fondate e disattese dal giudice di merito (motivatamente o meno) danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge (lett. b dell'art. 606 co.1) mentre se sono infondate il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronunzia. 3.2 Esaminando il profilo in diritto, va rilevato che la deduzione difensiva tende a realizzare una impropria sovrapposizione tra due discipline diverse (pur trattandosi di istituti tesi a realizzare forme di esecuzione differenziate), quella delle pene sostitutive (introdotte dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022) e quella delle misure alternative alla detenzione (legge n.354 del 1975 e succ. mod.).
In sede di ammissione alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario il riferimento alla entità della pena è commisurato anche alla «pena residua» (v. art. 656 comma 4 bis e comma 5 cod.proc.pen.) con riferimento al momento in cui interviene la decisione sulla domanda (v. Sez. I n. 1787 del 30.10.2019, rv 277885). Si tratta di un assetto funzionale alla applicabilità, anche dopo l'inizio della carcerazione, di forme non detentive di esecuzione, basate su un apprezzamento della meritevolezza della condizione non detentiva del soggetto condannato, da parte della magistratura di sorveglianza.
Diversamente, il sistema delle pene sostitutive come delineato dalla riforma del 2022 è affidato alle valutazioni del giudice della cognizione e presuppone :
a) la determinazione della pena in via ordinaria in rapporto al fatto oggetto del giudizio;
b) la eventuale sostituzione di 'quella' pena con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen. . Per tale ragione le disposizioni di legge che fissano, per ciascuna specie di pena sostitutiva, i limiti massimi della pena da sostituire (anni quattro di reclusione per quanto riguarda la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, ad esempio) sono da intendersi in rapporto alla 'pena inflitta' ai sensi dell'art. 533 cod. pen. . Ne è conferma il testo dell'articolo 545 bis cod.proc.pen., lì dove, al comma 1, condiziona la stessa apertura della fase di verifica della 'sostituibilità' della pena all'ipotesi in cui sia stata «applicata» una pena detentiva non superiore a quattro anni.
E' evidente, dunque, il riferimento alla 'pena inflitta' all'esito del giudizio - posto che anche nel testo dell'art. 533 cod.proc.pen. si descrive l'operazione di commisurazione della pena operata dal giudice della cognizione con la parola «applica».Del resto, ancora più chiara è la espressione utilizzata dal legislatore al (novellato) art. 53 della legge n.689 del 1981 lì dove la disposizione recitait..] il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può [•.]•il Si tiene conto, ancora, della pena inflitta per il reato continuato, comprensiva degli aumenti per i reati satellite (art. 53 citato, al comma 3) ed il giudice è tenuto ad indicare nel dispositivo della sentenza, in caso di avvenuta sostituzione, tanto la «pena sostituita» che la pena sostitutiva (art. 61 I. n.689 del 1981).
Né la disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 contiene regole derogatorie a tale assetto, facendo esplicito riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981. Nessuna disposizione di legge, pertanto, consente di attribuire rilievo, ai fini dell'accesso al sistema delle pene sostitutive, alla cd. 'pena residua', il che conduce al rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc