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Sentenza — n. 12189/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Patti condannava Veronica MANIACI alla pena di 300,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., consistito nell'aver arrecato molestie, in più occasioni, alla vicina di casa Giuseppina SVELTI, spesso apostrofata con epiteti quali "lorda e bastarda" e, in un'occasione, investita da un improvviso getto d'acqua sporca proveniente dal balcone del piano superiore (accertato in Brolo nell'aprile 2020). Seguivano le statuizioni civili. Il Tribunale fondava la prova di responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa, del marito Luca ZANFINO e dell'operante Antonio FLORULLI. Da tali prove dichiarative, corroborate dal video raffigurante l'episodio del getto della secchiata d'acqua, emergeva un contesto litigioso con i vicini di casa, che spesso sfociava in insulti e nell'uso di toni aggressivi, oggetto, peraltro, di contese civili e ulteriori procedimenti penali.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 522 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 674 cod. pen; Sentenza — n. 12189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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accuse di abuso azione civile molestia sessuale violenza domestica reati violenti coazione sessuale

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
674, la tranquillità pubblica l'art. 660 cod. pen.).
art. 522 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, collegato al primo, si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, insistendosi sulla mancata qualificazione della condotta nell'alveo della fattispecie contravvenzionale già indicata ed eccependo il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell'art. 522 cod.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo, per come effettivamente sviluppato, si contesta la carenza di motivazione sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 674 cod. pen
Tale ulteriore contestazione esclude che, nella specie, possa ravvisarsi il reato contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen., come ipotizzato dalla ricorrente, poiché il reato di molestie prevede la "petulanza o altro biasimevole motivo" (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANIACI VERONICA nato a PATTI il 10/01/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria inviata in forma scritta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Patti condannava Veronica MANIACI alla pena di 300,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 660 cod. pen., consistito nell'aver arrecato molestie, in più occasioni, alla vicina di casa Giuseppina SVELTI, spesso apostrofata con epiteti quali "lorda e bastarda" e, in un'occasione, investita da un improvviso getto d'acqua sporca proveniente dal balcone del piano superiore (accertato in Brolo nell'aprile 2020). Seguivano le statuizioni civili. Il Tribunale fondava la prova di responsabilità dell'imputata sulle dichiarazioni della persona offesa, del marito Luca ZANFINO e dell'operante Antonio FLORULLI. Da tali prove dichiarative, corroborate dal video raffigurante l'episodio del getto della secchiata d'acqua, emergeva un contesto litigioso con i vicini di casa, che spesso sfociava in insulti e nell'uso di toni aggressivi, oggetto, peraltro, di contese civili e ulteriori procedimenti penali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore avv. Alessandro PRUITI CIARELLO, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo, si deduce vizio di motivazione. Nel contestato episodio della "secchiata d'acqua", ad avviso della difesa della ricorrente, mancherebbe il requisito della petulanza e/o altro biasimevole motivo, sicché, al più, la condotta oggetto di condanna avrebbe integrato il reato di cui all'art.674 cod. pen. e non quello di molestie. 2.2. Con il secondo motivo, collegato al primo, si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, insistendosi sulla mancata qualificazione della condotta nell'alveo della fattispecie contravvenzionale già indicata ed eccependo il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, per come effettivamente sviluppato, si contesta la carenza di motivazione sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nella prospettazione difensiva, per l'episodicità della condotta e l'esiguità del danno arrecato, sarebbero sussistiti i presupposti del beneficio richiesto. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla condanna alle spese in favore della parte civile.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, presentata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Ed invero, la difesa della ricorrente focalizza la propria attenzione esclusivamente sull'episodio del getto d'acqua dal piano superiore, trascurando di considerare che nel capo d'accusa si fa anche riferimento a reiterati episodi di insulti proferiti all'indirizzo della persona offesa. Tale ulteriore contestazione esclude che, nella specie, possa ravvisarsi il reato contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen., come ipotizzato dalla ricorrente, poiché il reato di molestie prevede la "petulanza o altro biasimevole motivo" (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Girone Rv. 272397) che non sono richiesti per integrare l'altro reato e perché va tenuto conto della diversità degli interessi tutelati dalle due norme (polizia di sicurezza l'art. 674, la tranquillità pubblica l'art. 660 cod. pen.).

3. Per le stesse ragioni, deve escludersi che, nel caso in esame, possa ravvisarsi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, infondatamente eccepita con il secondo motivo di ricorso.

4. Parimenti infondato è il motivo sulla mancata risposta alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., atteso che, secondo l'orientamento di questa Corte, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia nel caso - come quello di specie - di reiterazione della condotta tipica (plurimi episodi di ingiurie, getto d'acqua sporca), senza necessità di esplicita motivazione sul punto (Sez. 1, n. 1523 del 05/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274794).

5. Inammissibile per genericità, infine, è il motivo denunciante la mancanza di motivazione sul tema delle spese in favore della parte civile, dal momento che la ricorrente non deduce la violazione delle tabelle e il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che discende, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.