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Sentenza — n. 12144/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12144/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HENIG SEBASTIAN nato a ROMA il 04/11/1983 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Regesto Legislator

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artt. 125 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12144/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 28 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in diversa composizione, sospendeva in via cautelare l'esecutività dell'ordinanza reiettiva oggetto di gravame, ritenendo che il Collegio avesse totalmente omesso di motivare in ordine alle misure meno ampie rispetto a quella dell'affidamento in prova, pur indicate in via subordinata nell'istanza, con particolare riferimento a quella della detenzione domiciliare, essendo la richiesta di concessione della misura alternativa della semilibertà inammissibile in quanto il condannato deve eseguire una pena superiore a sei mesi di reclusione.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione attitudine all'integrazione riabilitazione capacità di subire la carcerazione abbandono del procedimento penale semiprigionia

Disposizioni normative citate

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artt. 125 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Sebastian Henig, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Invero, a fronte della richiesta, contenuta nell'istanza introduttiva, di concessione della misura della misura della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, con conseguente violazione dell'art. 125 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HENIG SEBASTIAN nato a ROMA il 04/11/1983 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, S. Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta, presentata da Sebastian Henig, di applicazione delle misure alternative alla detenzione. Si osserva che non sussistevano le condizioni per la concessione dell'invocata misura dell'affidamento in prova al servizio sociale tenuto conto della pervicacia nella commissione di reati sino ad epoca recente e dell'assenza di documentato svolgimento di una concreta attività lavorativa o, latu sensu, risocializzante. Peraltro, il Tribunale ritiene di non poter concedere altra e diversa misura alternativa che, come richiesto dall'istante, non imponga limiti temporali e spaziali di locomozione, ritenendo misure di tal fatta non previste dall'ordinamento penitenziario.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Sebastian Henig, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. e, contestuale, vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione della misura della detenzione domiciliare e della semilibertà. In particolare, il decidente, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto che una clausola di stile, posta a corredo della richiesta di concessione della misura dell'affidamento in prova e, evidentemente, attinente alle prescrizioni che il Giudice avrebbe previsto in caso di ammissione alla suddetta misura, che si limitava alla richiesta acché le pur legittime limitazioni alla libertà personale non inficiassero il percorso rieducativo, si sostanziasse in una richiesta di applicazione di misure alternative non previste dalla legge.

3. In data 28 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in diversa composizione, sospendeva in via cautelare l'esecutività dell'ordinanza reiettiva oggetto di gravame, ritenendo che il Collegio avesse totalmente omesso di motivare in ordine alle misure meno ampie rispetto a quella dell'affidamento in prova, pur indicate in via subordinata nell'istanza, con particolare riferimento a quella della detenzione domiciliare, essendo la richiesta di concessione della misura alternativa della semilibertà inammissibile in quanto il condannato deve eseguire una pena superiore a sei mesi di reclusione.

4. Il Sostituto Procuratore generale, S. Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso condividendo la motivazione contenuta nell'ordinanza di cui al punto che precede.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Effettivamente il ricorso coglie nel segno per quanto concerne la rilevata mancata pronuncia, da parte del Tribunale adito, rispetto alla richiesta di detenzione domiciliare e semilibertà, sebbene quest'ultima non avrebbe potuto, comunque, trovare accoglimento.

Dalla lettura dell'istanza la richiesta formulata in subordine risulta a p. 2 e nelle conclusioni (tra parentesi), come indicato con il ricorso per cassazione. Nella motivazione del Tribunale, invece, risulta travisato il contenuto delle conclusioni, sicché la doglianza è fondata in quanto è mancata del tutto una pronuncia sulle richieste poste in via subordinata. 1.2.Né una risposta pur se implicita, può reperirsi in ordine alle argomentazioni svolte in relazione alla pericolosità dell'istante relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale.

Invero, a fronte della richiesta, contenuta nell'istanza introduttiva, di concessione della misura della misura della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., atteso che si versa in un'ipotesa di carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che, impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, risulta in atti che lo stesso Tribunale di sorveglianza ha anche sospeso l'ordinanza impugnata con il ricorso per cassazione. 1.3.Tuttavia, per quanto concerne la richiesta di semilibertà, l'omessa pronuncia rispetto all'istanza avanzata in via subordinata non è censurabile nella presente sede, posto che la richiesta si presentava affetta da inammissibilità originaria in quanto relativa a pena detentiva da eseguire superiore a sei mesi.

Si osserva, invero, che l'omessa pronuncia, in relazione a richiesta geneticamente inammissibile non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di istanza manifestamente infondata fin dall'originaria richiesta rispetto alla quale, anzi, il denunciato vizio di motivazione non rileva, anche sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione, posto che la censura non potrebbe comunque condurre a un risultato positivo, più favorevole per l'imputato. Dunque, si impone di rilevare l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso. 2.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente all'istanza di detenzione domiciliare che dovrà essere esaminata, in sede di merito, dal Tribunale di sorveglianza, mentre il ricorso, nel resto, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 29