Cassation court declares appeals inadmissible due to explicit waiver by defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two Albanian nationals inadmissible. The defense counsel, holding special power of attorney, submitted a formal declaration explicitly waiving the appeals. Consequently, the court ruled the appeals void and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: When defense counsel with special power of attorney explicitly declares a waiver of appeals, the appeals are deemed withdrawn and thus inadmissible, resulting in liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJOKA ALBERT nato in ALBANIA il 13/04/1995 GJOKA ARIAN nato in ALBANIA il 08/01/1989 avverso l'ordinanza del 09/08/2023 del TRIBUNALE DLE RIESAME di TORINOfissata la trattazione dei ricorsi con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, in funzione di tribunale del riesame, rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa in data 20 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria con la quale era stata applicata ad Albert GJOKA e Arian GJOKA la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso nel tentativo di omicidio di Hektor Toshu e nel concorso nel porto dell'arma da fuoco impiegata per commetterlo.
2. Ricorrono Albert GJOKA e Arian GJOKA con un unico atto a firma del difensore avv. Fabrizio Cardinali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia.
2. Il difensore, munito di procura speciale, ha presentato dichiarazione di rinuncia ai ricorsi.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il