Cassation Court allows substitution of short detention with alternative penalty even if defendant is already under home detention for another reason.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order declaring the request for penalty substitution inadmissible. The defendant, Giovanni Maggio, sought to replace his one-year detention sentence with an alternative penalty while already serving home detention for a separate offense. The court ruled that no legal provision prohibits applying substitute penalties to individuals currently under alternative measures, citing specific articles in the 1981 Law No. 689 that mandate release procedures upon such substitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 comma 1 d.lgs. n. 150/2022; Art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689: The substitution of a short detention sentence with an alternative penalty may be ordered even if the convicted person is already subject to alternative measures for another cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGIO GIOVANNI nato a MARSALA il 16/06/1991 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio lette le note difensive con le quali si insiste per l'accoglimento; /7
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di Giovanni MAGGIO volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva di anni uno di reclusione con una pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, 20-bis cod. pen. e 95 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, poiché il condannato si trovava già sottoposto, per altra causa, alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. Ricorre Giovanni MAGGIO, a mezzo del difensore avv. Francesca FRUSTERI, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché la facoltà di richiedere la sostituzione della pena detentiva non presuppone, come erroneamente affermato dal giudice dell'esecuzione, che il condannato si trovi in stato di libertà. 2.1. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, come correttamente rileva il Procuratore generale, è fondato.
2. L'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, rubricato "Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi", stabilisce: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». 2.1. Il condannato, trovandosi nella anzidetta condizione a causa della declaratoria di inammissibilità in data 25 gennaio 2023 del ricorso per cassazione presentato avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 17 giugno 2019, ha presentato al giudice dell'esecuzione l'istanza di sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione. 2.2.
Con il provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza poiché ha ritenuto la incompatibilità tra la misura alternativa alla detenzione, cui si trovava sottoposto il condannato, e la sanzione sostitutiva, facendo leva sulle previsioni degli articoli 67 legge n. 689 del 1981 e 51-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
3. Orbene, la questione oggetto del giudizio è se possa essere disposta la sostituzione della pena a norma dell'articolo 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione. La questione deve essere risolta in senso affermativo. 3.1. Nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione. 3.2. Sussistono, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva.
L'art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione». Analogamente l'«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l'altro, che «Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato.
Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità». 3.3. Del resto, è erroneo il riferimento, per escludere l'applicazione della sostituzione ex art. 53 legge n. 689 del 1981, all'art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) della stessa legge, che, invece, prevede esattamente il contrario di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione. Tale ultima disposizione stabilisce che «Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». 3.4.
È, del pari, erroneo il riferimento all'art. 51-bis ord. pen. il quale si limita a regolare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo, senza stabilire alcuna incompatibilità con le pene sostitutive.
4. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell'art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa». 4.1. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che si atterrà all'enunciato principio di diritto, nella libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo