Cassation annuls execution court order for failing to schedule hearing on opposition to extinction of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution court's order refusing to schedule a hearing for the opposition to the extinction of a crime. The applicant argued that the lack of a hearing violated procedural guarantees regarding the right to contradiction and proper notification. The court ruled that opposition proceedings require a hearing to ensure a reasoned decision through adversarial debate, making the omission a cause of nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445, comma 2; Art. 666, comma 5; Art. 676 cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: The execution court must schedule a hearing for opposition to extinction of crime to guarantee the right to contradiction; failure to do so renders the decision null and void.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANTONOV ROMAN (CUI 02Y088Z) nato in NEPAL11 16/05/1973, alias: PATI SHAH (CUI 02Y088Z) nata in Kathmandu (NEPAL) il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato emesso in data in data 14 settembre 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere, così confermando l'ordinanza in data 6 settembre 2023, sull'istanza di PATI Shah (alias: ANTONOV Roman) - CUI 02Y088Z - volta a richiedere la fissazione dell'udienza camerale per decidere sull'opposizione, dal medesimo presentata in data 9 settembre 2023, avverso l'ordinanza in data 6 settembre 2023 con la quale era stata respinta la richiesta di estinzione ex art.445 cod. proc. pen. del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018.
2. Ricorre PATI Shah, a mezzo del difensore avv. Mauro Morabito, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 127, 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l'opposizione è stata decisa senza fissare l'udienza camerale in contraddittorio e perché gli atti del procedimento esecutivo non sono mai stati notificati al difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Premesso che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione (ex multis Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 - dep. 2017, Dessi, Rv. 269765), ciò non di meno sussiste l'interesse del condannato a ottenere la relativa declaratoria. Si è da tempo chiarito che «è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma 2, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (v.
Corte cost. sent. n. 107 del 1998)» (Sez. 1, n. 32801 del 07/07/2005, Cazzaniga, Rv. 232301; Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, Diamanti, Rv. 245968).
3. Nel caso in esame, il condannato si è rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato giudicato con la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018. Correttamente, il giudice dell'esecuzione ha proceduto ad esaminare la richiesta e a provvedere de plano con provvedimento in data 6 settembre 2023 a norma dell'articolo 676 cod. proc. pen. Il condannato ha, poi, proposto tramite dichiarazione resa alla matricola del luogo di detenzione in data 9 settembre 2023 protocollo n. 5049, rituale opposizione, chiedendo la fissazione dell'udienza camerale e nominando un difensore di fiducia. Il giudice dell'esecuzione, con successivo provvedimento in data 14 settembre 2023, ha confermato l'ordinanza in data 6 settembre 2023, senza fissare l'udienza camerale.
4. La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale. L'omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso.
Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all'opposizione. 4.1. Del resto, «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 - dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.
5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen. Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mescolo, Rv. 279397).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a