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Ordinanza — n. 11947/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court converts Prosecutor's appeal against rejected bail order into appeal to lower court due to lack of direct appeal right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica sought to annul a lower court order granting immediate release from custody by filing a direct appeal to the Cassation Court. The defense argued this remedy was inadmissible, while the Prosecutor claimed a violation of law regarding the bail decision. The Court ruled that the Prosecutor lacks standing to file a direct appeal against an order rejecting bail, converting the request into a standard appeal to the competent tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The public prosecutor cannot file a direct appeal to the Supreme Court against an order rejecting a request for personal coercive measures; such requests must be converted into an appeal to the competent tribunal.

Parole chiave

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direct appeal inadmissibility public prosecutor standing coercive measures rejection tassatività mezzi impugnazione custodia cautelare in carcere conversione in appello legittimazione attiva proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Come correttamente rileva il Procuratore generale di questa Corte, il ricorso deve essere qualificato appello ex art. 310 cod. proc. pen. e trasmesso al competente Tribunale del riesame di Bari.
Art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
Il ricorso per saltum, infatti, è rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
pen., in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., unicamente da parte dell'imputato e del suo difensore e non anche da parte del pubblico ministero (Sez.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.
Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trani, nel convalidare l'arresto operato nei confronti di Lorenzo LELIO per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
art. 310 cod. proc. pen
Come correttamente rileva il Procuratore generale di questa Corte, il ricorso deve essere qualificato appello ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 568 cod. proc. pen
pen., in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., unicamente da parte dell'imputato e del suo difensore e non anche da parte del pubblico ministero (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39630 del 27/09/2007, Urrunaga
pen., unicamente da parte dell'imputato e del suo difensore e non anche da parte del pubblico ministero (Sez. 3, n. 39630 del 27/09/2007, Urrunaga, Rv.
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia
Peraltro, tale rimedio è esperibile, unicamente per violazione di legge, contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv.
Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone
263743; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv.
Sez. 5, n. 7437 del 24/01/2023, Pm Sakovic
pen.» (Sez. 5, n. 7437 del 24/01/2023, Pm Sakovic, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: LELIO LORENZO nato a PALERMO il 27/08/1985 avverso l'ordinanza del 30/09/2023 del TRIBUNALE di TRANIfissato il ricorso per la trattazione con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso perché il ricorso sia convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Bari dato avviso al difensore; letta la memoria difensiva;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trani, nel convalidare l'arresto operato nei confronti di Lorenzo LELIO per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del suddetto, ordinandone l'immediata liberazione.

2. Ricorre per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 274, lett.

c) cod. proc. pen.

3. L'avv. Margherita Sinneoli, difensore dell'indagato Lorenzo LELIO, ha depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a sottolineare la correttezza delle valutazioni compiute dal Tribunale di Trani, segnala che il ricorso per saltum non è ammissibile.

4. Come correttamente rileva il Procuratore generale di questa Corte, il ricorso deve essere qualificato appello ex art. 310 cod. proc. pen. e trasmesso al competente Tribunale del riesame di Bari. 4.1. Va ribadito il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di applicazione di una misura cautelare personale non è impugnabile dal pubblico ministero per saltum mediante ricorso per cassazione. Il ricorso per saltum, infatti, è rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., unicamente da parte dell'imputato e del suo difensore e non anche da parte del pubblico ministero (Sez. 3, n. 39630 del 27/09/2007, Urrunaga, Rv. 237934).

Peraltro, tale rimedio è esperibile, unicamente per violazione di legge, contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale (Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Velia, Rv. 263743; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221) e non anche contro quelle che le rigettano, come nel caso di specie. Si è chiarito, infatti, che «In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza che respinge la domanda cautelare, con la conseguenza che l'impugnazione proposta dev'essere convertita in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7437 del 24/01/2023, Pm Sakovic, Rv. 284222).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Cos