Cassation appeal reclassified as appeal to Tribunal due to expulsion penalty affecting liberty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Lopez Dominguez as an appeal, ordering the transfer of files to the Bergamo Tribunal. The applicant argued for annulment based on procedural violations and the failure to suspend proceedings due to her regularization request. The court ruled that sentences imposing expulsion as a substitute for a fine are appealable because they restrict personal liberty, thus bypassing the cassation procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Sentences of the Judge of Peace imposing expulsion as a substitute for a fine must be treated as appeals rather than cassation appeals because they restrict the defendant's liberty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LOPEZ DOMINGUEZ SELINA YANETH nata in El Salvador il 17/09/1995; avverso la sentenza del Giudice di pace di Bergamo del 06/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Bergamo ha dichiarato Selina Yaneth Lopez Dominguez responsabile del reato di cui all'art.10-bis d.lgs. 286/1998 perché, essendo straniera non appartenente alla U.E., senza giustificato motivo, si tratteneva del territorio italiano in violazione del predetto Testo Unico (fatto accertato in Bracca il 14 agosto 2022) e l'ha condannata alla pena di euro 5.000 di ammenda, con conversione della pena pecuniaria nella espulsione ai sensi dell'art.16 d.lgs. 286/1998 e disponendo per l'imputata il divieto di rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di anni cinque.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, per mezzo dell'avv. Dario Marchese, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.178 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione, rispetto alla determinazione dell'orario di trattazione dell'udienza tenuta dal Giudice di pace in data 6 giugno 2023 in base al ruolo diffuso on line ed affisso all'esterno dell'aula. 2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.10-bis d.lgs. 286/1998 per la mancata sospensione del procedimento penale in considerazione della tempestiva presentazione di istanza di regolarizzazione da parte dell'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere qualificato come appello con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
2. Invero, con la sentenza impugnata è stata applicata - nei confronti della odierna ricorrente - la misura dell'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria. Al riguardo deve ricordarsi che, come statuito più volte da questa Corte, è appellabile e non già ricorribile per cassazione la sentenza del Giudice di pace che (come avvenuto nel caso di specie) pronunci condanna alla misura della espulsione in sostituzione della pena pecuniaria, stante la 'ratio legis' di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni che incidono sulla libertà dell'imputato (Sez. 1, n.43956/2010; Sez. 1, n.40275/2023).
3. Per le ragioni sopra illustrate, quindi, il ricorso deve essere qualificato come appello con il conseguente invio degli atti al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma,