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Sentenza — n. 11919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against murder conviction, upholding irreperibility and recidiva aggravating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Kreci Arben against the Court of Appeal of Turin's confirmation of his conviction for attempted murder. The defendant argued for the nullity of a search warrant and requested a reduction in sentence, but the court found no procedural errors. The court upheld the conviction based on the gravity of the crime, the defendant's immediate irreperibility, and the statutory aggravating circumstance of recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation dismisses appeals where the lower court correctly applies aggravating circumstances like recidiva and irreperibility, and where the denial of generic mitigating factors is supported by a non-contradictory factual assessment of post-crime conduct.

Parole chiave

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attempted murder conviction recidiva aggravating circumstance irreperibility status generic mitigating factors search warrant nullity post-crime conduct assessment criminal appeal dismissal tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod.
Art. 110 cod. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 575 cod. pen.
Art. 576 n.2 cod. pen.
art. 133 cod. pen
255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 13560 del 10/03/2015
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
Sul primo punto la Corte territoriale si è attestata al limite superiore della forbice edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi
da ultimo Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KRECI ARBEN nato il 03/12/1973 avverso la sentenza del 05/03/2015 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO el-rt.-her-correfese-c.higelgade- Il PG conclude riportandosi alla requisitoria già stata depositata alle udienze precedenti. udito il difensore Il difensore avv. MEHILLI Ilenja produce decreto di irreperibilità del Tribunale di Asti e verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri della Stazione di Asti nulla opponendo il PG, eccepisce la nullità del decreto di irreperibilità prodotto e si riporta alle conclusioni.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato quella del Tribunale di Asti pronunciata il giorno 14 luglio 2008 che, tra l'altro, aveva riconosciuto Kreci Arben (irreperibile) colpevole - quale esecutore materiale - del delitto di tentato omicidio (in concorso con Bulcari Doniart, Kateshi Ylli e Duhanxhiu Kamer) di Xhepaxhu Alket (commesso in Asti il 12 agosto 1999) e lo aveva condannato alla pena di anni quattordici di reclusione con applicazione della contestata recidiva. 1.1.L'imputazione a carico di Kreci Arben era la seguente: reato di cui agli artt.110, 56,575, 576 n.2, cod. pen., perché quale esecutore materiale, in concorso con Bulcari Doniart, Kateshi Ylli e Duhanxhiu Kamer quali ispiratori e mandanti, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare la morte di Xhepaxhu Alket colpendolo ripetutamente e segnatamente all'emitorace destro, all'addome (ipocondrio destro) con un'arma da punta e da taglio (un grosso paio di forbici affilate), senza riuscire nell'intento per fatti indipendenti dalla loro volontà e in particolare per la violenta reazione di Sjdini Riza, che accompagnava la persona offesa, il quale riusciva a bloccare l'azione omicidiaria del Kreci, Con l'aggravante di avere agito con premeditazione; in Asti il 12 agosto 1999.

Con la recidiva per Bulcari e con la recidiva reiterata infraquinquennale per Kreci Arben. 1.2. In particolare, quanto al gravame proposto da Kreci Arben, la Corte territoriale ha escluso che il fatto potesse essere riqualificato come lesioni gravi ed ha confermato la sussistenza del dolo omicidiario in capo all'imputato; analogamente ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e la congruità del trattamento sanzionatorio tenuto conto della gravità dei fatti, della mancanza di alcun segno di resipiscenza e della circostanza che egli - subito dopo l'episodio - si era reso irreperibile. 1.3.

Questa Corte di cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2022 n.44628/2022, ha restituito in termini Kreci Arben per proporre ricorso per cassazione avverso la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ha dichiarato non esecutiva nei confronti del predetto. In particolare, con detta ordinanza, è stato evidenziato che il primo ed il secondo grado si erano svolti sotto il vigore della disciplina della contumacia e che non vi era la prova che l'imputato avesse avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento né che avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Torino Kreci Arben, per mezzo dell'avv. Ilenjs Mehilli, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art.54 cod. pen. poiché, in realtà, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che - come emerso dalle intercettazioni - egli era stato costretto ad eseguire il tentato omicidio dagli altri imputati, di talché nella fattispecie doveva configurarsi una ipotesi di stato di necessità. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione delle ricerche dell'imputato irreperibile successivamente alla notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. con la conseguente nullità, ai sensi dell'art.178, lett. c), di tutti gli atti successivi. 2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.133, 62-bis e 69 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio ritenuto, comunque, eccessivo rispetto al fatto in contestazione.

3. Il procedimento ha subito due rinvii disposti per l'acquisizione degli atti dalla Corte di appello di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti al fine di verificare l'avvenuta rinnovazione del decreto di irreperibilità; quindi, alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere respinto.

2. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Nella impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione dello stato di necessità fosse stata prospettata all'esame della Corte di appello di Torino ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata. Pertanto, considerato anche che il ricorrente - in violazione del principio di autosufficienza - ha omesso di allegare al ricorso l'atto di appello, il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Infondato, invece, risulta il secondo motivo; invero, la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata - con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio pdil quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase (Sez. 5, Sentenza n. 13560 del 10/03/2015, Rv. 262916 - 01).

Nel caso in esame, dall'esame degli atti (che questa Corte può svolgere in considerazione del vizio lamentato), risulta che, nei confronti dell'odierno ricorrente, vi era stato dapprima il decreto di irreperibilità emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti in data 4 febbraio 2003 e successivamente l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato a seguito della emissione di decreto di irreperibilità da parte del Tribunale di Asti in data 30 marzo 2009. Infine, in data 18 giugno 2014, la Corte di appello di Torino aveva emesso un nuovo decreto di irreperibilità in occasione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di Kreci Arben.

Con riferimento alla rinnovazione, successivamente alla udienza preliminare, del decreto di irreperibilità per il giudizio di primo grado si osserva che la sua eventuale omissione avrebbe dovuto essere eccepita dall'imputato con i motivi di appello, al contrario di quanto verificatosi nella fattispecie. In ogni caso, l' eventuale omissione è stata sanata dalla sentenza di appello pronunciata, come visto, dopo l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilità per il giudizio di secondo grado.

4. Infondato è infine il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul primo punto la Corte territoriale si è attestata al limite superiore della forbice edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta del Kreci esecutore materiale del tentato omicidio, della sua irreperibilità subito dopo il fatto, della assenza di qualsiasi resipiscenza ed in considerazione dei precedenti penali dai quali risultava gravato.

In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il puntuale richiamo ai medesimi indici di cui sopra (ben possibile, v. da ultimo Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378) tra cui, in particolare, la condotta post delictum (irreperibilità subito il tentato omicidio).

5. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con