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Sentenza — n. 11566/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional release denial due to lack of genuine remorse and civil compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Mauro Chiesa's cassation appeal against the Turin Supervision Tribunal's refusal to grant conditional release or trial assignment. The Tribunal denied these measures because Chiesa, despite his treatment record, failed to compensate victims or demonstrate genuine remorse for his numerous prior crimes. The Court upheld the lower court's decision, ruling that the absence of civil compensation and a critical self-revision process justified a negative prognosis for alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 176 cod. pen.: The court's assessment of alternative detention measures and conditional release relies on the convicted person's post-crime personality evolution and the seriousness of their critical revision regarding past criminal choices, rather than solely on the elimination of civil prejudice.

Parole chiave

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conditional release denial trial assignment refusal genuine remorse requirement civil compensation obligation recidivism prognosis Supervision Tribunal powers cassation appeal dismissal indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Art. 47 Ord. pen.
Art. 176 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 10586 del 08/02/2019
Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 10/12/2019
Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà
Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano
Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIESA MAURO nato a Fubine 17/12/1953; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 07/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le domande di affidamento in prova e di liberazione condizionale avanzate da Mauro Chiesa (attualmente in regime di detenzione domiciliare), con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 12 gennaio 2022. Il Tribunale di sorveglianza, per rigettare le richieste, ha dato rilievo alla mancanza di una reale resipiscenza da parte del condannato poiché, a fronte dei suoi numerosissimi precedenti penali, egli non risulta avere mai risarcito almeno in parte (neppure in modo simbolico) il danno alle persone offese e non ha dimostrato alcun reale pentimento ed un sincero riconoscimento delle proprie responsabilità.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza Mauro Chiesa, per mezzo dell'avv. Vincenzo Lagomarsino, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.47 Ord. pen. e 176 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato il suo proficuo percorso trattamentale e non avrebbe considerato che il mancato risarcimento in favore delle persone offese era, in realtà, dovuto alle precarie condizioni economiche in cui egli versa ed alla difficoltà di rivenire le persone offese, tenuto anche conto che i reati risalgono ormai a vari anni orsono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come è noto, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 - , Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 - 01). 2.1. Quanto poi alla liberazione condizionale, deve ricordarsi che l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279041 - 01). 2.2.

Inoltre è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dalla gravità del reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362;

Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 2.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione, così come anche della liberazione condizionale, è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

3. Posto in astratto quanto sopra deve notarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcuno dei vizi lamentati. 3.1. Infatti con motivazione adeguata e non contraddittoria, in ossequio di quanto sopra indicato, ha osservato l'assenza di un serio processo di revisione critica, visto il sostanziale mancato riconoscimento delle proprie responsabilità da parte di Mauro Chiesa e la mancanza di alcun tipo risarcimento del danno in favore delle numerose persone offese.

Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, quindi, il provvedimento impugnato, senza incorrere in vizi logici, ha evidenziato la assenza delle condizioni per la ammissione del condannato alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione, così come la prova del sicuro ravvedimento previsto ai fini della concessione della liberazione condizionale. 3.2. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo coerente, mentre il ricorrente -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita differente valutazione degli elementi di merito esaminati, in modo non manifestamente illogico, dal giudice a quo per respingere le sue richieste.4.

In conclusione, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame