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Sentenza — n. 11564/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentence is not final; appellate judgment remains irrevocable until rescission request is granted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Tullio Rettino's appeal against the President of the Supervision Tribunal's decision to deny alternative detention measures. The applicant argued that an appellate judgment from February 2022 was not yet final because a rescission request under Article 629-bis was pending review by the same court. The court ruled that the February 2022 judgment remains irrevocable because the rescission request was merely remanded for a new examination and had not yet been granted. Consequently, the total sentence to be served exceeded the four-year threshold, rendering the alternative measures inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: A judgment remains irrevocable for the purpose of calculating the sentence to be served until a request for rescission of the binding force is actually granted, not merely remanded for new examination.

Parole chiave

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rescission of binding force irrevocable judgment alternative detention measures sentence calculation threshold supervision tribunal appeal restrizione di libertà proroga della carcerazione espulsione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 656 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RETTINO TULLIO nato a Napoli il 31/08/1954; avverso il decreto del Presidente Tribunale di sorveglianza di Firenze dl 21/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da Tullio Rettino con riferimento alle condanne inflittegli dal Tribunale di Firenze con sentenza del 13 novembre 2020 e dalla Corte di appello di Firenze con sentenza pronunciata il giorno 8 febbraio 2022, considerato che la pena complessiva da espiare superava il limite di anni quattro di reclusione essendo pari ad anni quattro, mesi sei e giorni diciassette.

2. Avverso il sopra indicato decreto Tullio Rettino, per mezzo dell'avv. Paolino Ardia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 656, comma 5, e 666, comma 5, del codice di rito ed osserva che, in realtà, la sentenza della Corte di appello di Firenze dell'8 febbraio 2022 (che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione) non sarebbe irrevocabile in quanto essa era stata oggetto di istanza ex art.629-bis cod. proc. pen. inizialmente respinta dalla medesima Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 giugno 2022 che però è stata oggetto di annullamento, con rinvio per nuovo esame, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 29 marzo 2023.

Pertanto, secondo Tullio Rettino, non essendo ancora divenuta irrevocabile la sentenza sopra indicata, la pena residua da espiare è inferiore ad anni quattro di reclusione con la conseguente ammissibilità delle domande di misure alternative alla detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata 1'8 febbraio 2022 deve essere considerata, allo stato, ancora irrevocabile atteso che l'istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. pen. non può essere ritenuta accolta a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte che ha unicamente disposto un nuovo esame di detta istanza e non risulta (non avendo il ricorrente dedotto nulla al riguardo) che la citata istanza sia stata accolta in sede di rinvio. Al riguardo deve, quindi, ritenersi che sino a quando non sarà accolta la richiesta ex art.629-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata 1'8 febbraio 2022 deve essere considerata irrevocabile. Per tale ragione, quindi, la pena residua da espiare allo stato è superiore ad anni quattro con la conseguente inammissibilità delle richieste di affidamento in prova e di detenzione domiciliare.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua