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Sentenza — n. 11560/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal claiming subjective right violation regarding maintenance deduction from prison wages.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonino Madonia's appeal against a lower court ruling that declared his complaint inadmissible. Madonia argued he had a subjective right to challenge the excessive maintenance deduction from his prison wages, while the lower court found no such right violated. The supreme court ruled that since the deduction applied uniformly to all prisoners without discrimination, it did not infringe upon a specific subjective right, rendering the complaint generic and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis and Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.; In prison law, a judicial complaint under these articles requires proof of a concrete subjective right violation, and if the administrative measure applies generally without discrimination, the complaint is deemed generic and inadmissible.

Parole chiave

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prison maintenance deduction subjective right violation inadmissible complaint uniform application rule prison labor wages retribuzione del lavoratore dipendente garanzia dell'uso conforme allo scopo adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis Ord. pen.
- a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n.
Art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Art. 41-bis, 1.354/75, 1,3,4,27, 35 e 36 Cost.
Art. 666 codice di rito
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017
Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021
Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MADONIA ANTONINO nato a Palermo il 14/09/1952; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 14/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile — escludendo la violazione di alcun diritto soggettivo - il reclamo proposto da Antonino Madonia (detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza della medesima città in data 8 luglio 2022, con il quale era stato respinto il reclamo con il quale egli aveva lamentato la misura eccessiva della trattenuta a titolo di quota di mantenimento in carcere, rispetto allo stipendio percepito per l'attività lavorativa da lui svolta in carcere.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza Antonino Madonia, per mezzo dell'avv. Giorgio Vianello Accorretti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 69 Ord. pen., in relazione agli artt.41-bis1.354/75, 1,3,4,27 35 e 36 Cost. e 666 del codice di rito ed osserva che, in realtà, il reclamo aveva ad oggetto un diritto soggettivo vertendosi in materia di lavoro e di retribuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di ordinamento penitenziario, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. - a differenza del reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. - non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona" (Cass.

Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905 - 01) e che, sempre secondo costante giurisprudenza di legittimità in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord.

Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 - 01). 3.Ciò posto, si osserva che non si verte in materia di diritto soggettivo atteso che, come evidenziato dal Tribunale di sorveglianza con motivazione adeguata e non contraddittoria, la misura del prelievo è stata determinata dall'Amministrazione sulla base della normativa generale applicata indistintamente a tutti i detenuti (nella misura di 2/5 della retribuzione) e, pertanto, essa non è stata applicata in maniera discriminatoria nei confronti dell'odierno ricorrente, con la conseguente inapplicabilità della procedura prevista dal citato art.35-bis.

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro