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Sentenza — n. 11557/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of early release due to conflicting favorable decisions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ottavio Colalongo against the supervision tribunal's order revoking his early release. The defendant argued that the revocation violated principles of legal certainty and the prohibition of double jeopardy regarding the same detention period. The court ruled that when multiple decisions grant early release for the same time served, only the most favorable one applies, rendering the revocation legally sound and without further benefit for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 669 c.p.p.; Art. 54 Ord. pen.: In cases of conflicting decisions on early release for the same period, the most favorable ruling prevails, and revoking a prior grant does not constitute a violation of legal certainty if no new benefit arises.

Parole chiave

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early release revocation conflicting decisions ne bis in idem legal certainty principle supervision tribunal procedural economy favorable decision rule revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Art. 54 Ord. pen.
Art. 25 Cost.
Art. 6 e 7 CEDU
Come noto, anche in fase di procedimento di sorveglianza, trovano applicazione il principio del ne bis in idem e la disciplina dettata dall'art. 669 cod.
Art. 669 cod. proc. pen.
Come noto, anche in fase di procedimento di sorveglianza, trovano applicazione il principio del ne bis in idem e la disciplina dettata dall'art. 669 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 25 Cost
anche in relazione agli artt. 25 Cost., 6 e 7 CEDU per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto legittima la sopra indicata revoca, disposta ex officio dal Magistrato di sorveglianza.
art. 669 cod. proc. pen
Come noto, anche in fase di procedimento di sorveglianza, trovano applicazione il principio del ne bis in idem e la disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8933 del 22 novembre 2000
secondo la quale in caso di contrasto tra più decisioni adottate nei confronti della stessa persona e relative allo stesso oggetto, prevale sempre quella più favorevole al condannato (Sez. 1, n. 8933 del 22 novembre 2000, dep.
Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013
218227; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLALONGO OTTAVIO nato a Napoli il 05/09/1977; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 23/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo di Ottavio Colalongo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila del 4 aprile 2023 che aveva revocato la liberazione anticipata, a suo tempo concessa al predetto, con riferimento al periodo di carcerazione sofferta dal 15 giugno 2010 sino al 15 dicembre 2018. La revoca è stata disposta in quanto per il medesimo periodo di detenzione era stata già concessa la liberazione anticipata da parte del Magistrato di sorveglianza di Avellino con provvedimento in data 21 gennaio 2019.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza Ottavio Colalongo, per mezzo dell'avv. Leopoldo Perone, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato rispetto alla disposta revoca della liberazione anticipata. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.54 Ord. pen. anche in relazione agli artt. 25 Cost., 6 e 7 CEDU per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto legittima la sopra indicata revoca, disposta ex officio dal Magistrato di sorveglianza. Secondo il condannato, infatti, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila sarebbe stato pronunciato in violazione del principio di carattere generale di consumazione del potere decisorio, dell'art.54 Ord. pen. nonché del principio delle preclusioni endoprocedimentali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, anche in fase di procedimento di sorveglianza, trovano applicazione il principio del ne bis in idem e la disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen. secondo la quale in caso di contrasto tra più decisioni adottate nei confronti della stessa persona e relative allo stesso oggetto, prevale sempre quella più favorevole al condannato (Sez. 1, n. 8933 del 22 novembre 2000, dep. 2001, Rv. 218227; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013, Rv. 257092 - 01).Ne consegue che, nel caso in esame, poteva essere applicata soltanto una delle due ordinanze, che avevano entrambe riconosciuto il beneficio della liberazione anticipata per lo stesso periodo di detenzione espiata dall'odierno ricorrente. In ogni caso dall'eventuale annullamento del provvedimento impugnato non deriverebbe al ricorrente alcun ulteriore concreto effetto favorevole, dovendosi comunque applicare, necessariamente, soltanto uno dei due provvedimenti che hanno deciso in senso positivo sullo stesso periodo.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co