Cassation annuls detention home denial due to illogical risk assessment ignoring positive prison progress.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's denial of home detention while rejecting the appeal regarding social placement. The defendant argued the trial court's reasoning was contradictory despite favorable prison records, claiming the risk assessment ignored positive behavioral changes. The court found the home detention denial flawed because it relied on outdated criminal history rather than current, documented rehabilitation progress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.p.; Art. 174 c.p.p.: The court must base prognostic judgments on current data; a risk assessment relying solely on remote past crimes without considering recent positive prison evolution violates the principle of graduality and renders the decision logically untenable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONCU ALESSIO nato a AVEZZANO il 11/06/1987 avverso l'ordinanza del 16/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDEFtATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con cui Alessio Concu aveva chiesto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.
A ragione osserva che osta, in via decisiva, alla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali l'assenza di un periodo di sperimentazione esterna; all'ammissione alla detenzione domiciliare il rischio di recidiva, desunto dalla gravità del reato in esecuzione e dall'assenza di valida attività lavorativa che possa sostenere il nucleo familiare con introiti di carattere lecito 2. Ricorre per cassazione Concu, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale sia pervenuto alla decisione seguendo un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, che non spiega le ragioni del rigetto dei benefici nonostante l'acquisizione, in esito all'istruttoria, di elementi favorevoli, quali l'avvenuta espiazione della pena relativa ai reati ostativi, la revisione critica rispetto al passato deviante, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'esito positivo dell'osservazione inframurariat RITENUTO IN DIRITTO ti4595C-1 Il ricorso è fondato nei limiti chatiità nel prosieguo.
1. Il Tribunale di sorveglianza ha negato entrambe le misure alternative richieste dal condannato. Ha ritenuto ostativa all'affidamento in prova l'assenza di un adeguato periodo di sperimentazione esterna attraverso contatti coni familiari, -ALCCS1- la fruizione di permessi premio o lo svolgimento di lavoro alefrro. Ha invece, valorizzato per negare la detenzione domiciliare la gravità del reato in esecuzione ed il rischio di recidiva. La giustificazione posta a fondamento del rigetto dell'affidamento in prova si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente perché fondata su dati obbiettivi, valutati nell'ambito del criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario/specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).
Al contrario, il giudizio prognostico sul "rischio di recidiva" in esito al quale è stata negata l'ammissione alla più contenitiva delle misure alternative appare meramente assertivo e comunque privo della necessaria attualizzazione. Esso, infatti, risulta fondato sulla gravità dei reati in esecuzione, non più di carattere ostativo, quindi su condotte illecite non solo precedenti alla carcerazione ma commesse in epoca risalente, l'anno 2015, oltre che sull'assenza di prospettive lavorative, desunta da un elemento fattuale di per sé neutro ossia la protratta permanenza in carcere.
Le individuate criticità compromettono la tenuta logica del complessivo apparato giustificativoianche considerata la riconosciuta pregnanza degli elementi esposti nelle relazioni di sintesi. In tali atti, come analiticamente riportato nel provvedimento impugnato, si dà conto della positiva evoluzione della personalità del condannato e, sulla scorta di dati attuali ricavati dall'osservazione inframuraria, si riconosce il definitivo consolidamento del processo di revisione critica rispetto alle condotte devianti compiute nel passato.
2. Si impone, per le considerazioni sin qui esposte, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all'ufficio del giudice a quo che, in piena libertà cognitiva, ma nel rispetto dei principi richiamati, dovrà riesaminare l'istanza di detenzione domiciliare, colmando le lacune argomentative segnalate
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di sorveglianza di Poma. Rigetta nel resto il ricorso. Così dec