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Sentenza — n. 11549/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming identity error, ruling CUI code proves same person despite different birth details.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11549/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the convicted person was incorrectly identified due to differing birth details. The court found the public prosecutor's argument that the two individuals share the same unique identification code (CUI) and were confirmed by fingerprint and photo matching to be decisive evidence of identity. Consequently, the court ruled that the lower tribunal correctly dismissed the request for alternative measures based on the lack of a verifiable domicile.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged error in identifying the convicted person is refuted by the existence of a unique identification code shared by the applicant and the convicted, combined with corroborating biometric data.

Parole chiave

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identity error appeal unique identification code biometric verification alternative measures denial inadmissible appeal assistenza riabilitativa impedimenti all'allontanamento successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
C. Cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) -9-di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
d.P.R. 87 del 7 aprile 2016
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. Cost. n. 186 del 2000
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) -9-di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBAYE MOR nato il 05/01/1987 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano, ha rigettato l'istanza con cui Mor Mabye aveva chiesto la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. A ragione osserva che osta, in via decisiva, all'accoglimento lo stato di irreperibilità del condannato e l'impossibilità di individuare un domicilio dove eseguire le misure richieste.

2. Ricorre per cassazione Mor Mabye, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tPunico motivo con cui denuncia vizio di motivazione. (\i Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ricavato dalla nota della Questura l'identità tra l'istante - Mor Mabye nato a Pikine il 5.1.1987 - ed il condannato - Mor Mabye nato a Tivuane il 2.11.1983 - nonostante non sia stato eseguito, come richiesto preliminarmente dalla difesa, la verifica'=oincidenza delle impronte digitali e la foto segnaletica tra i due, attribuendo decisivo rilievo all'inesistenza nella banca dati SDI di soggetti con la deneralità Mor Mabye, nato il 2 novembre 1983, ed il medesimo numero CUI.

Permane il dubbio che il condannato sia stato identificato quando ancora non era in vigore il CUI o sia stato erroneamente identificato mediante fotosegnalamento. In ogni caso, il Tribunale" senza i necessari accertamenti/ha qualificato come interessato al procedimento di sorveglianza un soggetto con generalità diverse da quelle riportate nel titolo e che per tale ragione non ha mostrato interesse alla definizione del procedimento. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico profilo di critica evidenziato è manifestamente infondato.

2. Sostiene l'odierno ricorrente, appellatosi come Mor Mabye nato a Pikine il f-s---.1-i-x=-SFrt-Y- 5.1.1987, Pdap--si.a la stessa persona del condannto indicato nella sentenza irrevocabile con le generalità di Mor Mabye nato a Tivuane il 2.11.1983 e che, per tale ragione, non ha coltivato adeguatamente l'istruttoria avviata dal Tribunale per raccogliere gli r9:t eet k ti u ili per la concessione delle misure alternative. L'assunto è erroneo perché non tiene adeguatamente conto del dato pacifico ed incontestato che Mor Mabye nato a Pikine il 5.1.1987 e Mor Mabye nato a Tivuane il 2.11.1983 hanno, secondo le risultanze della banca dati della Questura di Milano, lo stesso codice univoco identificativo o CUI e che, pertanto, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, sono la stessa persona fisica che ha fornito generalità diverse.

Né, in assenza di elementi di segno contrario, solo ipotizzati dal ricorrente per di più in forma perplessa ed alternativa, può ritenersi che il medesimo codice CUI sia stato attribuito a persone diverse perché l'assegnazione di tale codice ad una singola persona ai fini della sua sicura identificazione è il risultato di una procedura regolamentata dal legislatore a partire di d.P.R. 87 del 7 aprile 2016, attraverso la valorizzazione di dati certi proventi dall'esame del DNA e delle impronte digitali, per di più, nel caso di specie, confermati dal fotosegnalamento.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) -9-di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,