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Sentenza — n. 11545/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming invalid service of judgment due to defendant's absence and lawyer's failure to notify.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11545/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marco Monteleone's appeal against the trial court's refusal to declare a criminal judgment non-enforceable. Monteleone argued that the service of the judgment was invalid because he could not be found at his declared address and his lawyer failed to notify him of the defense withdrawal. The court held that temporary absence does not invalidate service when a defense attorney is available, and that the defendant's prior knowledge of the proceedings precludes the remedy of time restoration.

Regesto Legislator

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Art. 670 c.p.p.; Art. 161, comma 4 c.p.p.; Art. 175, comma 2 c.p.p.: Temporary absence of the accused or the person authorized to receive the act does not render the declared domicile ineffective, making service to the defense attorney mandatory; furthermore, the remedy of time restoration requires simultaneous lack of knowledge of both the proceedings and the final decision, which is absent if the defendant was aware of the process.

Parole chiave

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service of process declared domicile defense attorney time restoration criminal procedure non-enforceability force majeure nomina del difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 670 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Marco Monteleone, volta ad ottenere: - in via principale, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890
Il giudice dell'esecuzione riteneva che la notificazione dell'estratto contumaciale, indirizzata al domicilio dichiarato dall'imputato, si fosse regolarmente perfezionata, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n.
Art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Art. 157, comma 8 cod. proc. pen.
pen., senza che sia consentito dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod.
Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
Quanto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza stessa, ai sensi ex art. 175, comma 2, cod.
Art. 107, comma 1 cod. proc. pen.
268438-01), sicché deve escludersi ogni rilevanza alla dedotta omissione della comunicazione, prescritta dall'art. 107, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Marco Monteleone, volta ad ottenere: - in via principale, ai sensi dell'art. 670 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv.
Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone
271772- 01; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.
Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartoletti
Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari
Né l'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, è idoneo a realizzare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che possa legittimare la restituzione nel termine d'impugnazione (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Monteleone Marco, nato a Palermo il 13/04/1986 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Marco Monteleone, volta ad ottenere: - in via principale, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività, per invalida notificazione dell'estratto contumaciale, della sentenza emessa a suo carico dal medesimo Tribunale in data 12 settembre 2017, formalmente irrevocabile; - in subordine, la restituzione nel termine per impugnare la medesima sentenza. Il giudice dell'esecuzione riteneva che la notificazione dell'estratto contumaciale, indirizzata al domicilio dichiarato dall'imputato, si fosse regolarmente perfezionata, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, per compiuta giacenza, e comunque rilevava che un'ulteriore notificazione integrale era stata effettuata a beneficio del legale di ufficio, titolare pro-tempore della difesa; mentre la restituzione nel termine non spettava in quanto l'imputato era a conoscenza del processo, come desumibile dalla nomina, effettuata dopo la citazione a giudizio, del difensore di fiducia, che nel corso del giudizio aveva poi rinunciato al mandato.

2. Marco Monteleone ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato Antonio Piccolo. Nei due connessi motivi il ricorrente deduce nullità processuale e vizio di motivazione. La notificazione dell'estratto contumaciale non sarebbe affatto andata a buon fine, in ragione del mancato reperimento del destinatario al domicilio dichiarato, ove più non abitava al tempo della notificazione, e in ragione della mancata effettuazione della notificazione sostitutiva al difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla restituzione nel termine, era certo che l'interessato non fosse venuto a conoscenza della sentenza di condanna, non avendo neppure rinunciato ad impugnarla. Sussisteva, altresì, una causa di forza maggiore che avrebbe legittimato il rimedio, rappresentata dalla mancata comunicazione all'assistito, da parte del suo difensore di fiducia, dell'avvenuta rinuncia al mandato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati.2. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772- 01; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120-01), il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario in caso di elezione di domicilio, ancorché dovuto ad assenza solo temporanea dei destinatari della notificazione (e degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto in loro vece), si sostanzia in una situazione di inidoneità della dichiarazione o elezione, rendendo così legittima e doverosa la notificazione mediante consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia consentito dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., o di cui all'art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito dell'atto presso la casa comunale o l'ufficio postale.

L'ordinanza impugnata erra, pertanto, nel ritenere che, nella situazione data e a fronte di domicilio dichiarato, la notificazione dell'estratto contumaciale si potesse essere perfezionata per compiuta giacenza. E, tuttavia, l'ordinanza impugnata, sul punto non espressamente e specificamente contraddetta, dà altresì conto della notificazione integrale della sentenza di condanna, comunque effettuata in favore del difensore al tempo officiato della difesa, ossia appunto del soggetto che sarebbe stato abilitato a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con riconduzione del procedimento notificatorio nell'ambito del corretto modello legale di riferimento.

3. Quanto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza stessa, ai sensi ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge 28 aprile 2014, n. 67, è necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che è legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (giurisprudenza di legittimità costante: da ultimo, Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartoletti, Rv. 271913-01).

Nella specie, è incontestabile che Monteleone avesse avuto conoscenza sia del procedimento che del processo, giacché aveva nominato un difensore di fiducia dopo l'esercizio dell'azione penale. La mancata conoscenza effettiva del solo provvedimento terminale del processo, conseguente a modalità di notificazione idonee a produrre una conoscenza solo legale, non giova ad attribuirgli il rimedio invocato. Né l'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, è idoneo a realizzare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che possa legittimare la restituzione nel termine d'impugnazione (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438-01), sicché deve escludersi ogni rilevanza alla dedotta omissione della comunicazione, prescritta dall'art. 107, comma 1, cod. proc. pen., di avvenuta rinuncia al mandato defensionale.

4. Il ricorso deve essere respinto, in base alle considerazioni che precedono. Le spese processuali debbono essere addebitate al ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico