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Sentenza — n. 11220/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls surveillance court order due to absolute nullity from failure to notify defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11220/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the surveillance court's order imposing home detention because the defense counsel was not properly notified of the hearing date. The appellant argued that the notice was sent to a different lawyer's email address, causing a procedural error. The court found this omission constituted an absolute nullity under the Criminal Procedure Code, requiring the case to be remanded for a new trial with correct notification.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The failure to notify the defense counsel of the hearing date constitutes an absolute nullity in criminal proceedings, including surveillance procedures, rendering the resulting order void.

Parole chiave

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absolute nullity defense counsel notification surveillance procedure home detention order Criminal Procedure Code procedural defect remand for new trial obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
Art. 678 cod. proc. pen.
210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod.
Art. 666, comma 3 cod. proc. pen.
pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod.
Art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan
(Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv.
Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni
È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv.
Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri
il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv.
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
SEZ. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIGUORI VINCENZO nato a GRAGNANO il 03/02/1949 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chie:sto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza con la quale Vincenzo Liguori aveva chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ed ha disposto l'applicazione nei suoi confronti della detenzione domiciliare.

2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore di fiducia. Deduce, con un unico motivo, violazione di legge, per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza al difensore e al condannato. Il difensore, in particolare, rappresenta di aver avuto conoscenza della celebrazione dell'udienza in data 23 maggio 2023, all'atto della notifica dell'ordinanza impugnata, e che, consultando il fascicolo, aveva potuto constatare la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, in data 8 settembre 2023, anziché al difensore di fiducia - avv. Daniele Russo, nato a Roma 1'8.1.1969, con indirizzo di posta elettronica danie/erusso@ordineavvocatiroma.org, ad un diverso difensore, avv. Daniele Russo, nato a Locri il 24.12.1973 con indirizzo PEC danielerussol@ordineavvocatiroma.org

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Occorre ricordare, in premessa, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598). È pacifico che tale principio trova applicazione nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 2418 del 29 aprile 1998, Pepitoni, Rv. 210773), atteso il rinvio effettuato dall'art. 678, cod. proc. pen., che regola tale procedimento, all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che„ nel disciplinare il procedimento di esecuzione, prevede la partecipazione obbligatoria del difensore. 1.2.

Allo stesso modo, è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento emesso all'esito del procedimento di sorveglianza in cui sia stata omessa la notifica all'interessato dell'avviso della fissazione dell'udienza (Sez. 1, n. 26791 del 18/6/2009, Gallieri, Rv. 244657).

2. Entrambi i vizi sono riscontrabili nel caso di specie. Invero, dall'esame degli atti del fascicolo processuale, accessibile alla Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto (cfr. SEZ. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273525), ha trovato riscontro quanto dedotto nel ricorso con riferimento all'errore di notifica, determinato, con ogni probabilità, dalla confusione tra gli indirizzi di posta elettronica certificata, quasi identici. E' rimasto, dunque, accertato che l'avviso di fissazione dell'udienza non è stata regolarmente notificate) né al difensore di fiducia né al ricorrente_ I 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma che avrà cura di instaurare correttamente il contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deci