Italian Court of Cassation annuls a supervision decree due to total lack of written reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a supervision decree denying an extension of a home detention authorization because it was entirely devoid of written reasoning. The applicant, Tomas Muller, argued that the lack of specific justification violated his rights given his health conditions and logistical difficulties. The court ruled that a decision must explicitly state its motives, even if brief, and found the generic reference to sources insufficient to validate the denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 568 c.p.p., comma 5: A supervision decree affecting the substantive content of a home detention measure is appealable to the Court of Cassation, and any such decision lacking explicit written reasoning constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MULLER TOMAS nato il 19/03/1980 avverso il decreto del 20/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Domenico SECCIA che chiesto la trasmissione degli atti al Giudice competente per il reclamo, ovvero il Tribunale di sorveglianza di Lecce.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto la istanza con cui Tomas Muller, condannato in detenzione domiciliare, aveva chiesto ampliarsi l'orario dell'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui stava scontando la misura.
2. Muller, per il tramite del difensore avv. Alberto Corvaglia, ha proposto reclamo avverso l'illustrato provvedimento, lamentando l'assenza di motivazione e, correlativamente, rimarcando la necessità di adottare le invocate modifiche tenuto conto delle sue peculiari condizioni di salute e delle difficoltà logistiche che impediscono rapidi spostamenti dal luogo di detenzione domiciliare.
3. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ritenuto il provvedimento non impugnabile con reclamo e, riqualificata l'impugnazione in ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte CONSIDERATO IN DIRITTO1. In premessa va ricordato che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare, come è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, (Sez. 1 n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135;
Sez. 1 n. 108 del 30/11/2012, Fazzari, Rv. 254166; Sez. 1 n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309; Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013. Giugliano Rv. 255922). Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, cod. proc. pen. e trasmesse a questa Corte, conformemente alla procedura seguita, in effetti, nel caso in esame dal Tribunale di sorveglianza.
2. Tanto posto, il ricorso è fondato. Come dedotto in ricorso, il provvedimento impugnato è totalmente privo di motivazione, contenendo solo il dispositivo senza l'esplicazione, sia pur succinta, dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento. Tale radicale carenza non può che condurre all'annullamento del provvedimento. Costituisce, infatti, violazione di legge anche l'inesistenza della motivazione che ricorre non solo quando l'apparato giustificativo della decisione è graficamente assente ma anche quando essai sia del tutto apparente per essersi il giudice limitato ad indicare in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre la decisione, ovvero a richiamare in modo indeterminato il tipo di prova acquisita. Né infine può dubitarsi che l'autorizzazione negata incida significativamente sul contenuto della misura in corso di esecuzione.
3. Per le considerazioni sin qui svolte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce,
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce Così deciso, in R