Court annuls summary dismissal of alternative measures due to need for full trial on expiation and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the summary dismissal of a request for alternative measures, ordering a full trial. The applicant argued that the sentence for the obstructive crime was fully served and the recidiva was excluded, challenging the court's reliance on the law of 199/2022. The court held that expiation and recidiva status require factual and legal evaluation, precluding a summary decision without full adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 58-quater, comma 7-bis Ord. pen. I/; The request for alternative measures cannot be dismissed summarily when it involves the evaluation of sentence expiation and recidiva status, requiring full adversarial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 16/11/1954 avverso il decreto del 12/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Giuseppe Castagna aveva chiesto la concessione delle misure alternative dell'affiddamento in prova e della semilibertà. A ragione osserva che il condannano "è detenuto per un reato ostativo di prima fascia, nulla è stato dedotto di quanto oggi richiesto dalla legge 199 del 2022" e che comunque "... ha già usufrutto di affidamenti e semilibertà per reati in cui è contestato il 99, comma 4, cod. pen. ed ha commesso in epoca successiva il reato di cui alla condanna in esecuzione sempre con la recidiva reiterata infra- quinquennale per cui osta il divieto di cui all'art. 58 quater cornma 7-bis Ord. pen.
I/ 2. Avverso l'ordinanza ricorre Castagna, per il tramite del difensore di fiducia, articolando più motivi trattati congiuntamente con cui denuncia violazione degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., 5 quater. e 4-bis Ord. pen. Evidenzia che nessuna delle condizioni ostative poste a fondamento della declaratoria di ammissibilità è fondata: le pena relativa al reato ostativo è stata totalmente espiata mentre non è applicabile il divieto di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. in quanto l'originaria contestazione della recidiva reiterata è stata esclusa dalla sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.
1. Preliminarmente, deve osservarsi che il modello procedimentale tipico in materia di sorveglianza, delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 678, comma 1 del medesimo codice, si caratterizza per il ricorso alle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del disposto del comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, quando "la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero quando essa "costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".
Configurandosi, dunque, l'inammissibilità disposta de plano in termini di eccezione alla regola generale del contraddittorio, la giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito in termini tassativi e comunque rigorosi le condizioni che consentono l'adozione del relativo decreto. In questa prospettiva, si è affermato che la richiesta debba essere identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero che la valutazione di manifesta infondatezza non debba implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, dep. 13/07/2018, Focoso, Rv. 273714;
Sez. 1, n. 53017 del 2/12/2014, Borachuk, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). Orbene, l'espiazione di pena inflitta per reato ostativo alla fruizione dei benefici penitenziari a norma dell'art. 4-bis Ord. pen. e l'a sussistenza dei presupposti per l'operatività del divieto di cui all'art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen. (a mente del quale "l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale") impongono una valutazione in fatto ed in diritto, di guisa che non possono giustificare, di per sé sole, in assenza di regolare contraddittorio, una cognizione semplificata circa la inammissibilità della relativa domanda difensiva.
Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente ha prospettato, con ampia , documentazione a sostengo, la totale espiazione della pena relativa al reato / ostativo e l'esclusione della recidiva nel giudizio di merito.
2. Sulla scorta delle illustrate considerazioni il decreto presidenziale 'impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per l'ulteriore corso.