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Sentenza — n. 11212/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls supervision tribunal decree for failing to explain reasons for rejecting alternative measures request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed the Lecce Supervision Tribunal's decision rejecting Antonio Esposito's request for alternative measures. The court found the lower tribunal's ruling inadmissible because it omitted the specific legal reasons for the rejection. Consequently, the cassation court annulled the decree without remittal to allow the tribunal to issue a properly reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 71 d.lgs. 150/2022: A supervisory tribunal decision declaring an alternative measures request inadmissible must explicitly state the legal grounds for such inadmissibility, particularly regarding the summation of suspended and residual sentences, otherwise the decision is void.

Parole chiave

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alternative measures request supervision tribunal decree omission of reasoning suspended sentence summation cassation annulment inadmissibility grounds penal execution order misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 47 e ss. Ord. pen.
Art. 70 l. 689/1981
Art. 71 d.lgs. 150/2022
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il provvedimento in questione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del decreto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 12/09/2023; nel procedimento relativo a: ESPOSITO ANTONIO nato a Mesagne il 14/02/1990; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da Antonio Esposito con riferimento alla pena residua di anni uno, mesi sette e giorni undici di reclusione, di cui all'ordine di esecuzione (e contestuale sospensione della pena) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi n. SIEP 17/2023 e notificato il giorno 3 marzo 2023.

2. Avverso il provvedimento in questione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del decreto. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 47 e ss. Ord. pen. osservando che nel provvedimento impugnato è stato indicato soltanto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 3 marzo 2023, aveva concesso la detenzione domiciliare sostitutiva in relazione alla pena di anni tre di reclusione inflitta ad Antonino Esposito con sentenza pronunciata dal medesimo Giudice il 7 giugno 2018 e che, quindi, la domanda di concessione di misure alternative per la pena di cui all'ordine di esecuzione sospeso era inammissibile, omettendo in tal modo di decidere ritenendo assorbente la statuizione del Giudice per le indagini preliminari. 2.2.

Con il secondo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione omessa non avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza esplicitato le ragioni per le quali la domanda di misure alternative era inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI1 ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, risulta fondato (ed assorbente) il secondo motivo considerato che, effettivamente, dal provvedimento impugnato non è dato comprendere le ragioni per le quali è stata dichiarata inammissibile l'istanza di Antonio Esposito. In particolare, non è stato spiegato se la inammissibilità era derivante - ai sensi dell'art.70 1.689/1981, come sostituito dall'art.71 d.lgs. 150/2022 - dalla entità della sommatoria della pena per la quale era stata già disposta la misura sostitutiva (pari ad anni tre di reclusione) con quella di anni uno, mesi sette e giorni undici di reclusione, di cui all'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi sopra indicato, oppure se si sia ritenuto che l'ammissione alla misura sostitutiva avesse riguardato anche la pena sospesa di cui al medesimo ordine di esecuzione.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per l'ulteriore co