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Sentenza — n. 11203/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by affirming District Court competence based on aggravated circumstance inscription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict raised by the Naples GIP against the Naples North GIP regarding a personal precautionary measure. While the Naples GIP claimed incompetence due to insufficient indicia of guilt for the alleged mafia method, the Court ruled that jurisdiction depends on the initial qualification of the offense in the indictment. Consequently, the Court declared the District Court of Naples competent and ordered the transmission of the files.

Regesto Legislator

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Art. 27 cod. proc. pen.; Art. 51 comma 3bis cod. proc. pen.: Jurisdiction is determined by the qualification of the fact in the indictment, not by the subsequent evaluation of indicia of guilt.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction precautionary measure aggravated circumstance mafia method indicia of guilt district court competence negative conflict permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 27 cod. proc. pen.
Art. 51 comma 3bis cod. proc. pen.
Come questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato, è dunque la avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del fatto «qualificato» dalla particolare circostanza aggravante a determinare la applicabilità della disposizione di legge di cui all'art. 51 comma 3bis cod.proc.pen.
Art. 7 D.L. n. 152 del 1991
peri., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L.
Art. 335 cod. proc. pen.
n.152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare (così Sez.
art. 27 cod.proc.pen
art. 335 cod. proc. pen
n.152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare (così Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 27181 del 10.05.2013, rv 256370
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP PRESSO TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di: GIP PRESSO TRIBUNALE NAPOLI NORDcon l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA L cotte...W.)0 PROCEDI-N*1~ A-T-RA9=FA-Zfe-NE-6.GR4-1=PAIP« <-044X-r4-(M 2-e ../-t( c (P AlliPocc udito il difensore Q.J./V . (QccultvoreT 'e G3 calme.e. plat -29 64(e mAPoct ' w. ke5..«Lx, 6.‹ ( ) ii&L‘)J0)-e-0(

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2023, il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Napoli Nord, in riferimento alla domanda di applicazione (ai :sensi dell'art. 27 cod.proc.pen.) di misura cautelare personale nei confronti di Principe Vittorio e Sorrentino Sabatino (in relazione a quanto deciso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord con ordinanza del 6 ottobre 2023). 1.1 In particolare, il GJILD del Tribunale di Napoli si trova a valutare la domanda cautelare, ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., in relazione ad un fatto storico avvenuto in Marano di Napoli il 16 luglio del 2023.

Il territorio di Marano di Napoli ricade nella competenza del Tribunale di Napoli Nord La ragione per cui è stato investito il GP Distrettuale risiede nel fatto che la iscrizione dei due indagati nel registro delle notizie di reato, cosi come la domanda cautelare, risulta operata anche con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. . 1.2 In sede di valutazione, il GIP del Tribunale di Napoli ritiene assente la gravità indiziaria in riferimento alla particolare aggravante prima indicata (riferita dall'accusa al metodo mafioso impiegato per eseguire il delitto).

Afferma, pertanto, che dai contenuti della decisione deriva la propria incompetenza funzionale.

2. Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza del GIP del Tribunale Distrettuale di Napoli, per le ragioni che seguono. Per regola generale la competenza del giudice si radica sulla prospettazione e, pertanto, sulla connotazione del fatto contestato. Come questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato, è dunque la avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del fatto «qualificato» dalla particolare circostanza aggravante a determinare la applicabilità della disposizione di legge di cui all'art. 51 comma 3bis cod.proc.pen. e non la valutazione in fatto circa la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza su tale 'segmento' della contestazione: in materia di procedimenti per i delitti indicati dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. peri., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia poi stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare (così Sez.

I n. 27181 del 10.05.2013, rv 256370). Va pertanto dichiarata la competenza del GIID del Tribunale cli Napoli, cui vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 30genna