Cassation court annuls partial prison compensation order for lack of specific reasoning on rejected detention periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the portion of the Tribunal of Surveillance's order rejecting compensation for specific detention periods at Augusta and Agrigento prisons. The defendant argued the lower court failed to provide adequate reasoning for rejecting these claims compared to accepted ones and relied on contradictory information. The court ruled that the Tribunal's statements lacked specific factual anchors from official records, violating the requirement for congruous motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 35-ter ord. pen.: A decision granting or denying compensation for detention conditions must provide congruous motivation grounded in specific objective data from official records; a rejection based on vague or unanchored assertions constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALLA MARIO nato a PALERMO il 17/10/1980 avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal dott. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentitd le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. RITENUTO IN 'FATTO 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2019, il Tribunale di sorveglianza di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Mario Malia avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che affermava di aver subìto.
2. Su ricorso di Malia, la menzionata ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 13 febbraio 2019 veniva annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 51301 del 2019 emessa il 25 ottobre 2019, depositata il 19 dicembre 2019, che disponeva il rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale.
3. In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 23 marzo 2022, in riforma del provvedimento di primo grado, concedeva a Malia la somma di euro 5.264,00 in relazione alla pena detentiva espiata negli istituti penitenziari di Agrigento per giorni 134, di Ragusa per giorni 303 e di Augusta per giorni 221, rigettando il reclamo per i rimanenti periodi di detenzione trascorsi in tali istituti e per quelli trascorsi negli istituti penitenziari di Palermo Ucciardone e di Caltagirone.
4. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 23 marzo 2022, il difensore di Malia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.,, violazioni di legge e vizi di motivazione. Nel ricorso si afferma che il Tribunale non ha reso motivazione in relazione al rigetto del reclamo relativamente ai periodi di detenzione espiati negli istituti di Augusta e di Agrigento, ulteriori rispetto a quelli per i quali il reclamo è stato accolto. Inoltre, il provvedimento conterrebbe contraddizioni rispetto alle note informative delle Case circondariali di Augusta e di Agrigento, datate rispettivamente 22 novembre 2021 e 9 gennaio 2021.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che critica l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del reclamo per alcuni periodi di detenzione trascorsi negli istituti penitenziari di Augusta e di Agrigento, è fondato.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con l'ordinanza del 23 marzo 2023 ora impugnata, ha circoscritto il riconoscimento del beneficio in relazione ai periodi di detenzione di 134 giorni nella Casa circondariale di Agrigento e di 221 giorni nella Casa circondariale di Augusta ed ha rigettato l'istanza di riconoscimento del beneficio in relazione ad ulteriori periodi di detenzione trascorsi da Malia negli stessi istituti, ma non ha reso congrua motivazione che renda comprensibili le ragioni del rigetto dell'istanza con riguardo a tali periodi ulteriori trascorsi ivi da Malia.
In relazione al rigetto dell'istanza per detti periodi, infatti, le affermazioni contenute nell'ordinanza non sono corredate da riferimenti a informazioni specifiche emergenti dagli atti e, quindi, risultano apodittche, espresse dal Tribunale di sorveglianza senza un sicuro ancoraggio a dati oggettivi circa le condizioni nelle quali l'istante fu detenuto in detti periodi.
2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'istanza per periodi di detenzione presso le Case Circondariali di Augusta e di Agrigento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cal:ania che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza per periodi di detenzione presso le Case circondariali di Augusta e di Agrigento, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così decis