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Sentenza — n. 11071/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail reduction due to generic grounds and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The defendant argued that the first-instance court improperly reduced his bail conditions and applied the wrong procedural article regarding bail adequacy. The court rejected these claims as generic and noted that new sentencing decisions preclude re-examining bail measures at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic factual allegations or new sentencing outcomes regarding bail are inadmissible because they fail to meet strict admissibility requirements and do not challenge the specific legal basis of the bail decision.

Parole chiave

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procedural inadmissibility bail reduction appeal generic grounds custodia cautelare Corte di Cassazione pericolo di reiterazione riesame della carcerazione preventiva revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza 6 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.u.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
Art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza 6 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.u.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ahmad Rafee Mouhamad, nato in Iraq il 21/11/1992 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 6 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.u.p. - che, nel processo a carico di Rafee Mouhamad Ahmacl per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (aggravato ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. imm.), aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura gradata del divieto di dimora nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia - e ripristinava la misura di massimo rigore. Dissentendo dal primo giudice, il Tribunale reputava immutato, in rapporto al pericolo di reiterazione del reato, il grado dell'esigenza cautelare, che aveva già giustificato la custodia in carcere. Non particolarmente significativi, ai fini della sua possibile attenuazione, erano valutati sia il lasso dii tempo trascorso dall'inizio della detenzione (sei mesi), sia la scarna e strumentale lettera di scuse.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione. Il ruolo criminale del ricorrente sarebbe stato ridimensionato nel corso del giudizio dr primo grado e al suo esito. Nella sentenza di condanna, pronunciata il 7 giugno 2023, il G.u.p. avrebbe addirittura formulato una prognosi di non recidiva. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 299 del codice di rito penale. Il menzionato ridimensionamento dell'accusa a suo carico rappresenterebbe un sicuro elemento di novità, che avrebbe legittimato la rivisitazione del giudizio in punto di adeguatezza della misura cautelare.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è inammissibile. Le censure sono generiche, versate in fatto e, in ogni caso, fanno essenzialmente leva su elementi e circostanze, quali la sentenza emessa a definizione del giudizio abbreviato, sopravvenute non solo all'istanza originaria di revoca e sostituzione di misura (il che già ne avrebbe precluso l'esame in sede di appello cautelare: da ultimo, Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335-01), ma alla stessa decisione di gravame in questa sede impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.