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Sentenza — n. 11058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order for early release due to unexamined post-release crimes undermining reintegration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the surveillance court's order granting early release to Francesco Maiuolo, arguing the lower court ignored subsequent crimes. The court found the appeal valid because committing new offenses after the requested release period proves a lack of reintegration, which is essential for such benefits. Consequently, the surveillance court's order was annulled and remanded for a new evaluation of these critical facts.

Regesto Legislator

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Art. 71 ter O.P.; Art. 4 bis O.P.; Art. 4 D.L. n. 146/2013: The grant of special early release requires proof of continuous participation in the reintegration process, and subsequent or concurrent commission of crimes serves as evidence of such failure, necessitating a comprehensive judicial assessment.

Parole chiave

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special early release reintegration requirement subsequent crimes surveillance court annulment with remand prescrizione della pena revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 71 ter O.P.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 71 ter O.P. in relazione agli artt.
Art. 4 bis O.P.
Art. 4 D.L. n. 146 del 2013
art. 416 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep.
Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022
280522; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L'AQUILAnel procedimento nei confronti di MAIUOLO FRANCESCO, nato a MAGENTA (MILANO) il 03/10/1967 avverso l'ordinanza del 06/06/2023 del TRIB. di SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; lette le conclusioni della Procuratrice generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6/6/2023, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo proposto da Francesco Maiuolo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede del 17/3/2023, che aveva dichiarato inam- missibile la domanda di liberazione anticipata speciale avanzata dal detenuto, in ordine al semestre di pena espiata dal 20/7/2011 al 5/11/2011 e dal 21/12/2013 al 7/3/2014. Per l'effetto, ha disposto la riduzione della pena per detto semestre di ulteriori trenta giorni, a titolo di liberazione anticipata speciale. 1.1.

Il Tribunale ha rilevato che dagli atti risulta che la pena per il reato ostativo - che il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto essere in espiazione negli anni 2010-2015 - era invece di otto mesi di reclusione, come risultava dall'ordinanza della Corte di appello di Torino del 4/10/2022 prodotta dalla difesa, ed era stata espiata in custodia cautelare, come si evince dal provvedi- mento di cumulo della Procura generale di Torino del 2/5/2022, da cui risulta che l'istante era stato ristretto per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. dal 12/12/2006 al 22/4/2010.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 71 ter O.P. in relazione agli artt. 4 bis O.P. e 4 D.L. n. 146 del 2013, come modificato dalla legge di conversiDne n. 10 del 2014, nonché vizio di motivazione circa la prova della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, alla luce di inequivoci elementi neciativi emergenti dal certificato del casellario giudiziale. Rileva il Procuratore ricorrente che l'ordinanza collegiale ha trascurato di verificare la partecipazione del condannato all'opera rieducativa durante l'intero rapporto esecutivo, che nel caso del Maiuolo inizia con la sentenza di condanna n. 550 del 2009 della Corte di appello di Milano e comprende altre tre sentenze, tra cui quelle elencate ai punti 15 e 17 del certificato del casellario giudiziale.

In particolare, da tali titoli emerge che il detenuto, nel periodo successivo a quello interessato dal beneficio della liberazione anticipata, aveva riportato condanne per delitti anche gravi (art. 73 DPR n. 309 del 1990 commesso nei mesi di aprile e maggio 2016). Tale circostanza doveva impedire il riconosci- mento della liberazione anticipata speciale, risultando antitetica al giudizio di partecipazione del condannato all'opera rieducativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. A tenore dell'ordinanza parzialmente reiettiva del Magistrato di sor- veglianza, il beneficio speciale non è stato riconosciuto per il semestre ricostruito dal 20/7/2011 al 5/11/2011 e dal 21/12/2013 al 7/3/2014, perché in detti periodi il detenuto era in espiazione per delitti ostativi ex art. 4 bis 0.P., assunto che è stato negato dal Tribunale di sorveglianza, secondo una lettura diversa del titolo esecutivo in questione. 1.2. Il focus del ricorso è orientato sulla mancata considerazione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, della commissione ad opera del Maiuolo dei reati riportati ai numeri 15 e 17 del certificato del casellario giudiziale, commessi in periodi concomitanti e successivi a quello in discorso, dato che dimostrerebbe che il condannato non ha dato prova di costante adesione all'opera di rieduca- zione richiesta per poter ottenere la concessione del beneficio.

Tale profilo non è stato oggetto di esame nell'impugnata ordinanza, contrariamente al principio per cui è concedibile la liberazione anticipata speciale in favore dei condannati i quali, a decorrere dal 10 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio, sempre che, nel corso dell'esecuzione e successivamente alla sua concessione, essi abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione, che si pone come imprescindibile requisito di mehte- volezza, ed in tale prospettiva anche la commissione di reati nel periodo intermedio o successivo all'epoca per cui si chiede la liberazione anticipata può acquisire rilievo e, comunque, richiede una ponderata valutazione da parte dei giudici della sorveglianza (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870;

Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120).

2. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la valutazione dell'imprescindibile profilo che ha rilevato il ricorrente, alla stregua dei principi di diritto che si sono illustrati. P.Q!.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il giorno 28 novembre