Sentenza — n. 10920/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TRICOLI LORENZO GAETANO nato a PALERMO il 19/02/1967 FERRARO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 04/08/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PANICCIA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 10920/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che la lettura a pag. 26 della motivazione della sentenza della Corte di cassazione del 3 maggio 2023 n. 21902/2023 si presta all'interpretazione del calcolo del termine di prescrizione spiegata dal ricorrente, atteso che prima dell'indicazione del periodo di sospensione per rinvio di 64 giorni del termine di prescrizione, la frase sui 53 giorni di sospensione per rinvio per impedimento all'udienza del 15.1.2020 fino al 26.3.2020 è espressa con un riferimento ad un computo che appare limitato fino all'8.3.2020 "poiché dal 9 marzo opera la sospensione c.d. Covid". E' necessario quindi accogliere il ricorso nella fase rescindente e fissare l'udienza dell'Il aprile 2024 per la fase rescissoria.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TRICOLI LORENZO GAETANO nato a PALERMO il 19/02/1967 FERRARO GIOVANNI nato a CALTANISSETTA il 04/08/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato PANICCIA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Tricoli Lorenzo Gaetano e Di Ferraro Giovanni ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 3 maggio 2023 n. 21902/2023 ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l'errore di fatto commesso nel computo dei periodi di sospensione del termine di prescrizione del reato. In particolare, a pag. 26 della suddetta sentenza sarebbeNtatq erroneamente conteggiati 17 giorni in più come periodo di sospensione per la pandemia da covid ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 dal 9.3.2020 al 25.3.2020 che era compreso nel periodo poi calcolato di nuovo dal 26.3.2020 per ulteriori 64 giorni. Invece, per il ricorrente, il calcolo corretto doveva essere di soli 64 giorni, senza il conteggio parzialmente sovrapposto per 17 giorni, rispetto al pregresso periodo di 53 giorni calcolato per il rinvio dovuto alla constatazione dell'impedimento all'udienza del 15 gennaio 2020 fino al 26 marzo 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che la lettura a pag. 26 della motivazione della sentenza della Corte di cassazione del 3 maggio 2023 n. 21902/2023 si presta all'interpretazione del calcolo del termine di prescrizione spiegata dal ricorrente, atteso che prima dell'indicazione del periodo di sospensione per rinvio di 64 giorni del termine di prescrizione, la frase sui 53 giorni di sospensione per rinvio per impedimento all'udienza del 15.1.2020 fino al 26.3.2020 è espressa con un riferimento ad un computo che appare limitato fino all'8.3.2020 "poiché dal 9 marzo opera la sospensione c.d. Covid". E' necessario quindi accogliere il ricorso nella fase rescindente e fissare l'udienza dell'Il aprile 2024 per la fase rescissoria.
P.Q.M.
Revoca nei confronti di Tricoli Lorenzo Gaetano e di Ferraro Giovanni la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 3 maggio 2023 Nr. 21902/2023. o Fissa per la fase rescissoria l'udienza dell'il aprile 2024. ru Così deciso il