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Sentenza — n. 10917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order denying continued crime recognition due to insufficient reasoning on temporal gaps and motives.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order rejecting the request to recognize continued crime status for three murder convictions. The defendant argued that the killings were part of a unified criminal plan to eliminate clan rivals, while the GIP cited significant time gaps and generic motives to deny continuity. The court ruled that the lower judge failed to logically connect specific factual elements from the prior judgments to justify the absence of a single criminal design, necessitating a retrial with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The court must specifically identify factual elements from prior judgments to justify the rejection of continued crime status; abstract reasoning regarding temporal gaps or generic motives is insufficient to deny the unity of a criminal design.

Parole chiave

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continued crime status GIP procedural order unified criminal design insufficient reasoning mafia clan strategy retrial with remand judicial motivation defect assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Belforte Domenico ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 34 cod. proc. pen.
Art. 623 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Belforte Domenico ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307
Sentenza n. 183/2013 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Belforte Domenico ricorre avverso l'ordinanza, indicata nel preambolo, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati da tre sentenze rispettivamente emesse Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli: - 1) in data 1.7.2020, condanna per il reato di cui agli artt. 575, 577 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, commesso il 25 marzo 1992); - 2) in data 16.7.2008, condanna per i reati di cui agli artt. 575, 577 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991 e 10, 12 I. n. 797 del 1974, commessi il 5 dicembre 1997); - 3) in data 13.3 2017, condanna per i reati di cui agli artt. 56- 575 e 575 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, commessi il 5 17 luglio 1997). A ragione della decisione osserva che le violazioni sono state commesse a notevole distanza di tempo le une dalle altre, per moventi peculiari ed in assenza di una ideazione unitaria specifica.

2. Il ricorrente ha articolato tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. nonché 125 e 671 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, nell'affermare che la preventiva ideazione criminosa di eliminare tutti i membri del clan avversario ha carattere generico, perché priva di riferimento specifico alle singole vittime, ha fatto ricorso a frasi di stile senza confrontarsi con le sentenze in esecuzione e con le dichiarazioni delle rese da numerosi collaboratori di giustizia nei processi di cognizione, le cui parti più rilevanti sono state trascritte nel ricorso ai fini della sua autosufficienza.

Alla luce di tali elementi di prova, è rimasto pacificamente accertato che Belforte aveva perpetrato tutti gli omicidi al fine di attuare il predominio assoluto della propria organizzazione attuando, di volta in volta, l'inziale proposito omicidiario, insorto fin dall'adesione al clan impegnato nella guerra di camorra e protrattasi per un ventennio, nell'ambito di una strategia unitaria volta all'eliminazione di tutti gli avversari, attraverso agguati commessi con modalità esecutive sovrapponibili. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in ordine ai profili del lasso temporale che separa le violazioni di cui è stata chiesta l'unificazione e l'identità dei rispettivi moventi.

Il Tribunale non ha correttamente valutato i dati accertati nelle sentenze da cui si evince che due degli episodi omicidiari sono stati commessi ad appena cinque mesi di distanza l'uno dall'altro e che tutti gli episodi hanno in comune l'unico movente di eliminare i componenti della fazione contrapposta. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazioni di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'unicità del disegno criminoso. L'ordinanza impugnata ha trascurato che, come accertato dalle sentenze nonché nell'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 3.3.2015 che ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, tutti gli episodi si collocano in un arco temporale coincidente e sono stati compiuti dal condannato, che era uno dei componenti del gruppo di fuoco del clan, sulla base non di determinazioni estemporanee, ma di una sola determinazione, legata ad un'unica causale: l'affermazione del clan Belforte all'interno del territorio di Marcianise.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'anticipata ed unitaria progettualità è sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione non essendo, invece, necessaria la preventiva individuazione di elementi di dettaglio e delle specifiche modalità di commissione delle azioni e, meno che mai, la previsione minuziosa dello sviluppo dell'iter criminale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. E tale affermazione di principio conserva validità anche in riferimento alle posizioni di quanti siano organici ad associazioni di stampo mafioso, i quali, per quanto genericamente determinati a svolgere i compiti criminosi loro assegnati, devono anch'essi essersi prefigurati, almeno nelle linee generali, ed aver voluto commettere tutti i reati poi realizzati sin da un momento antecedente la consumazione del primo.

Sulla base di tali rilievi si è escluso, (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489) la configurabilità della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine, quali gli omicidi in danno di esponenti rivali o, di altri oppositori del potere mafioso, se detti illeciti, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non risultino programmati in via originaria, ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, non preventivamente raffigurate dal soggetto agente.

Parimenti, si è ritenuto che anche la corrispondenza del movente ispiratore delle singole condotte omicidiarie non sia sufficiente per poter ravvisare l'unicità del disegno criminoso, quando il proposito non sia qualificato da specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni esecutive (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307).

2. L'ordinanza impugnata, pur richiamando in premessa gli illustrati principi, non risulta essere adeguatamente e logicamente motivata e non resiste, pertanto alle censure formulate in ricorso. Il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha fatto riferimento a categorie astratte, quali la distanza temporale tra gli episodi delittuosi, ritenuta "notevole" nonostante almeno tra alcune violazioni sia assai contenuta, una non meglio precisata "peculiarità dei moventi" ed il carattere generico della preventiva ideazione, pur considerata espressione della strategia del clan di appartenenza del condannato.

Avrebbe dovuto, invece, per non incorrere in un apparato giustificativo della decisione caratterizzato dalla apoditticità delle argomentazioni, indicare specificamente su quali elementi fattuali, desunti dalle sentenze in esecuzione, ha fondato la convinzione che il condannato abbia commesso i reati di cui è stata chiesta l'unificazione non in esecuzione di un disegno criminoso unitario e deliberato sin dalla consumazione del primo reato, ma sulla scorta di risoluzioni distinte assunte al momento sulla base di circostanze contingenti ed occasionali ed abbia conseguentemente commesso più violazioni, ognuna delle quali caratterizzate da una differente genesi e da finalità autonome.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati e colmando le evidenziate lacune motivazionali. È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l'apprezzamento demandato al giudice dell'esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu