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Sentenza — n. 10915/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10915/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso straordinario - limitatamente alla sua portata rescindente - è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, e ciò possa desumersi ictu ocu/i.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 10915/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, e ciò possa desumersi ictu ocu/i.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario termine di sospensione errore nella commisurazione della pena errore di calcolo restituzione del termine scaduto bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Con atto di impugnazione depositato dall'avvocato Stefano Catuara, Giuseppe Deni ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giuseppe DENI, nato a Agrigento il 20/02/1956 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena CURAMI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di impugnazione depositato dall'avvocato Stefano Catuara, Giuseppe Deni ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 03/05/2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione pronunciata il 01/07/2022 dalla Corte di appello di Milano.

Con la decisione di secondo grado, in particolare, la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta, per quanto qui di rilievo, da Giuseppe Deni, confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. (capo D) in relazione al fallimento della società Corimec Maintenance s.r.l. dichiarato il 23 aprile 2010. Con il ricorso in esame, la difesa di Giuseppe Deni censura la sentenza impugnata, lamentando l'erronea valutazione del calcolo della prescrizione, che era stata computata considerando 53 giorni per rinvio (per impedimento) dell'udienza del 15 gennaio 2020 (al 26 marzo 2020), computati i giorni solo fino a 8 marzo 2020 (operando, dal 9 marzo, la sospensione cd.

Covid); giorni di rinvio, che tuttavia non potevano essere calcolati ai fini ostativi dell'estinzione del reato, che doveva ritenersi maturata nel giudizio di legittimità. Osserva infatti il ricorrente come, a causa di un errore percettivo nella lettura degli atti processuali, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'udienza 15 gennaio 2020 fosse stata rinviata per impedimento, mentre dalla lettura del relativo verbale emergeva che detta udienza si era regolarmente tenuta con svolgimento di attività processuale. L'errore di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte aveva impedito la doverosa declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, maturato il 27 marzo 2023, prima della celebrazione della pubblica udienza innanzi al Collegio di legittimità, tenuta il 03/05/2023.

2. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale errore materiale, disponendo accertamento del termine finale di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso straordinario - limitatamente alla sua portata rescindente - è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002), il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, e ciò possa desumersi ictu ocu/i.

Il Collegio condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basil9r, una volta apprezzata l'esistenza di un 'errore percettivo', apre alla modalità 'bifasica' di definizione del ricorso straordinario. Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio. In particolare quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247).

3. Ciò posto, va rilevato che:

a) il ricorso straordinario qui in valutazione è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la decisione che ha reso irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità di Giuseppe Deni;

b) appare fondata la prospettazione difensiva in quanto, dalla lettura del verbale dell'udienza del 15/01/2020, non è dato evincere alcun impedimento dell'imputato (o del suo difensore) che abbia dato causa al differimento dell'udienza; al contrario l'udienza risulta essersi svolta regolarmente e il successivo differimento fu disposto per l'esame dei testi eventuali della difesa (cfr. il verbale sintetico relativo all'udienza 15/01/2020 celebrata dalla 1^ Corte d'assise del Tribunale di Milano, nonché la trascrizione della fonoregistrazione di udienza). Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, il che rende necessaria — per le considerazioni espresse in premessa — l'apertura della fase rescissoria.

P.Q.M.

Revoca la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, in data 3 maggio 2023 nei confronti di Deni Giuseppe. Fissa per la fase rescissoria l'udienza dell'Il aprile 2024, stesso relatore. Si c