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Sentenza — n. 10914/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order for procedural nullity due to violation of adversarial principle and incorrect filing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Messina surveillance court's order declaring an opposition inadmissible due to a late filing date. The lower court incorrectly recorded the opposition as filed on March 30, 2023, despite documentary evidence proving it was accepted via PEC on June 28, 2022. The court ruled that this error violated the principle of adversarial proceedings, necessitating an absolute nullity and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. pen.: When a lower court's decision is based on a factual error regarding procedural deadlines and ignores timely defenses, the violation of the adversarial principle constitutes absolute nullity requiring annulment with remittal.

Parole chiave

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procedural nullity adversarial principle PEC filing surveillance court remittal for new trial procedural deadline violation of rights deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
A ragione della decisione, il Tribunale ha rilevato la proposizione dell'opposizione oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
2.1 Con il primo ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
2.1 Con il primo ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.».
Art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
L'impugnazione è stata tempestivamente indirizzata a depositoattipenali.tribsorv.messina©giustiziacert.it che risulta essere l'indirizzo pec dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
art. 178 cod. pen
Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, nell'interesse di Calogero Scimone, avverso l'ordinanza con la quale, in data 25 maggio 2022, il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di riabilitazione ex art. 178 cod.
art. 179 cod. proc. pen
pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.».

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIMONE CALOGERO nato a PALERMO il 04/10/1966 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 luglio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, nell'interesse di Calogero Scimone, avverso l'ordinanza con la quale, in data 25 maggio 2022, il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di riabilitazione ex art. 178 cod. pen., in relazione alla condanna di cui alla sentenza del 17 novembre 1987 della Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 21 novembre 1987. A ragione della decisione, il Tribunale ha rilevato la proposizione dell'opposizione oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, a fronte della notifica a mezzo pec dell'ordinanza, avvenuta in data 13 giugno 2022, il ricorrente aveva depositato l'opposizione in data 30 marzo 2023 e, quindi, tardivamente.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore avv. Giorgio Scisca, l'interessato Calogero Scimone, che ne ha chiesto l'annullamento affidando le proprie censure a due motivi. 2.1 Con il primo ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 667, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., in quanto, a fronte del rigetto dell'istanza di riabilitazione, il ricorrente aveva presentato tempestivamente opposizione, avendo proceduto al relativo deposito via pec in data 28 giugno 2022. A supporto di quanto sostenuto, l'interessato ha allegato al ricorso la ricevuta di accettazione, avvenuta in data 28 giugno 2022 alle ore 16:55:44, e quella di avvenuta consegna, datata 28 giugno 2022 ore 16:55:45. Il ricorrente ha evidenziato l'errata indicazione del Tribunale relativa al deposito del 30 marzo 2023, epoca in cui, a seguito di sollecitazione orale da parte della cancelleria, il difensore aveva proceduto solo al reinoltro della medesima pec, comprovatamente inviata nei termini di legge. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a quanto sostenuto dal Tribunale circa la mancata documentazione, da parte della difesa, di un'attestazione dalla quale potesse evincersi la tempestiva proposizione dell'opposizione in data 28 giugno 2022. Il ricorrente ha ritenuto che detta valutazione risulti confutata dall'allegazione della ricevuta della pec inoltrata tempestivamente al Tribunale di sorveglianza di Messina.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla disamina della documentazione alla quale ha fatto riferimento il ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio (attività consentita in ragione della natura del vizio processuale dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che la ricostruzione dei fatti processuali rilevanti è quella contenuta nel ricorso per cassazione. A seguito del rigetto dell'istanza di riabilitazione intervenuto con ordinanza del 25 maggio 2022, notificata dalla Cancelleria il 13 giugno 2022, l'istante ha presentato tempestiva opposizione a mezzo pec inviata il 28 giugno 2022.

L'opposizione risulta, sulla base della documentazione presente all'interno del fascicolo, accettata dal sistema, inoltrata e consegnata nella casella di destinazione in data 28 giugno 2022 alle ore 16:55:45, ossia entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Deriva che, conformemente a quanto segnalato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, la sequenza procedirnentale non corrisponde a quella indicata nel provvedimento impugnato. Invero, l'opposizione che il Tribunale ha ricondotto alla data del 30 marzo 2023 risulta essere stata proposta con altro atto del 28 giugno 2022 sul quale il giudice procedente ha omesso ogni considerazione.

L'impugnazione è stata tempestivamente indirizzata a depositoattipenali.tribsorv.messina©giustiziacert.it che risulta essere l'indirizzo pec dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come individuato dal Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. La descritta violazione ha determinato una nullità assoluta del provvedimento per violazione del contraddittorio in quanto l'ordinanza è stata emessa senza considerare le difese del ricorrente, oltre che sulla base di un assunto errato.

3. Deve, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e previo assorbimento del secondo, essere disposto l'annullamento con rinvio, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306 secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.

b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.».

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio