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Sentenza — n. 10604/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HRAICHI MHAMED (CUI 03P9LP2) nato il 08/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 26.6.2023, il GIP presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena accordata a Hraichi Mhamed con sentenza del Tribunale di Torino del 17.01.2009, definitiva il 15.03.2009, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 15.01.2009.

Regesto Legislator

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art. 674 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen, art. 172 cod. pen; Sentenza — n. 10604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330).Mutuando quanto affermato dalle Sezioni unite con riguardo all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto (Sez. U., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), questa Corte ha rilevato che l'art.172 cod. pen., fa decorrere l'estinzione della pena, ove subordinata a condizione, dalla verificazione della stessa, sicché, con riguardo all'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, tale condizione si verifica solo con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui consegue la revoca.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena revisione della sentenza penale revoca di prestazioni sociali revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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art. 674 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 26.6.2023, il GIP presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 cod.
art. 337 cod. pen
pen., disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena accordata a Hraichi Mhamed con sentenza del Tribunale di Torino del 17.01.2009, definitiva il 15.03.2009, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 15.01.2009.
art. 172 cod. pen
Contestualmente, il GIP ha rigettato la richiesta avanzata dal condannato di dichiarare la pena irrogata con la prima sentenza estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HRAICHI MHAMED (CUI 03P9LP2) nato il 08/01/1983 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 26.6.2023, il GIP presso il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena accordata a Hraichi Mhamed con sentenza del Tribunale di Torino del 17.01.2009, definitiva il 15.03.2009, con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso il 15.01.2009.

La revoca è stata disposta, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., in quanto il medesimo Hraichi era stato successivamente condannato con sentenza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 22.1.2020, definitiva il 9.3.2010, per fatti commessi anteriormente, dal 19.12.2008 al 14.1.2010. Contestualmente, il GIP ha rigettato la richiesta avanzata dal condannato di dichiarare la pena irrogata con la prima sentenza estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen. - come prospettato dalla difesa -, in quanto l'esecuzione della pena era subordinata al venir meno della sospensione condizionale e tale circostanza si era verificata solo con lo stesso provvedimento di revoca, sicché il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere solo dalla pronuncia del medesimo.

2. Avverso tale ordinanza Hraichi Mhamed, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con il quale deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 172 cod. pen. La difesa sostiene che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di decorrenza della prescrizione della pena ha inizio allorché diviene definitiva la decisione con cui è accertata la causa della revoca e non quello in cui è adottato il provvedimento di revoca. Nella specie, il termine di prescrizione avrebbe cominciato a decorrere dalla irrevocabilità della sentenza che ha accertato la commissione del reato anteriormente a quello oggetto della pronuncia che aveva disposto la sospensione condizionale della pena, e pertanto dal 9.3.2010, di tal che sarebbe maturato il termine di prescrizione della pena.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca. (Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343; Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020 Francavilla, Rv. 279759;

Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Gavinelli, Rv. 280330).Mutuando quanto affermato dalle Sezioni unite con riguardo all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto (Sez. U., n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), questa Corte ha rilevato che l'art.172 cod. pen., fa decorrere l'estinzione della pena, ove subordinata a condizione, dalla verificazione della stessa, sicché, con riguardo all'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, tale condizione si verifica solo con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui consegue la revoca.

In sostanza, la causa di revoca del beneficio è integrata da una fattispecie complessa, costituita dalla anteriore commissione di un reato e dalla irrevocabilità della condanna a pena detentiva. Il successivo provvedimento ha carattere meramente ricognitivo di un effetto già verificatosi, e pertanto non può che restare estraneo al decorrere del tempo che rileva ai fini della prescrizione della pena. Pertanto, il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va individuato in quello in cui si è perfezionata la causa di revoca e dunque dalla data di irrevocabilità della condanna per il reato anteriormente commesso.

3. Nel caso in esame, con il provvedimento impugnato il GIP ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena irrogata al ricorrente dal Tribunale di Torino con sentenza in data 17.01.2009, definitiva 15.03.2009, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. in quanto, successivamente a tale condanna, egli ha riportato una condanna per un fatto commesso anteriormente. Ha altresì rigettato la richiesta di dichiarare estinta la pena irrogata dal Tribunale di Torino con richiamata sentenza, erroneamente calcolando il decorso del termine di prescrizione dalla pronuncia dello stesso provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, anziché dal momento della irrevocabilità della sentenza GIP presso il Tribunale di Torino del 22.1.2020, definitiva in data 9.3.2010, che aveva condannato il Hraichi per il reato commesso successivamente.

4. Va dunque disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della prescrizione della pena irrogata dal Tribunale di Torino con sentenza in data 17.01.2009, definitiva il 15.03.2009, con rinvio al giudice dell'esecuzione, il quale si uniformerà ai principi sopra espressi, verificando, altresì, la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino - Ufficio GIP. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del