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Ordinanza — n. 10388/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 28 luglio 2023 il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di permesso premio presentata da Ferdinando Ciarelli, rilevando che il programma trattamentale non prevedeva una proiezione all'esterno, e ritenendo pertanto necessaria la prosecuzione del trattamento intramurario, in attesa che l'équipe trattamentale formulasse, con la relazione di sintesi, una prognosi di affidabilità del detenuto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ferdinando Ciarelli, per mezzo del suo difensore avv. Andrea Palmiero, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale assistenza riabilitativa nuova domanda di prestazioni d'invalidità ripristino dello statuto di rifugiato autorizzazione di polizia riabilitazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI FERDINANDO nato a FIRENZE il 17/11/1963 avverso l'ordinanza del 28/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, la qualificazione del ricordo come reclamo e la sua trasmissione al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 28 luglio 2023 il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di permesso premio presentata da Ferdinando Ciarelli, rilevando che il programma trattamentale non prevedeva una proiezione all'esterno, e ritenendo pertanto necessaria la prosecuzione del trattamento intramurario, in attesa che l'équipe trattamentale formulasse, con la relazione di sintesi, una prognosi di affidabilità del detenuto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ferdinando Ciarelli, per mezzo del suo difensore avv. Andrea Palmiero, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc. pen. La motivazione è antitetica rispetto alla norma dell'art. 30 -ter Ord.Pen., secondo cui l'esperienza del permesso-premio fa parte del percorso trattamentale. Il ricorrente ha espiato già quattordici anni di reclusione, periodo che ha esaurito le pene per i reati ostativi, ed ha un fine pena di soli quattro anni per reati comuni, ma nonostante abbia tenuto una condotta regolare non ha mai visto integrare il percorso trattamentale con una proiezione all'esterno. Egli, quindi, non può oggi essere ritenuto non meritevole di un permesso premio 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la qualificazione come reclamo e la trasmissione al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo.

2. Il provvedimento impugnato è un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di una richiesta di concessione di un permesso premio, ai sensi dell'art. 30 -ter Ord.pen. Tale norma stabilisce esplicitamente, al settimo comma, che «il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza secondo le procedure di cui all'articolo 30 -bis». Non sono previste eccezioni a tale modalità di impugnazione, né il ricorrente ha indicato alcun motivo che imponga la disapplicazione della norma citata. Deve perciò essere confermato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, applicando detta norma, ha ribadito che «Le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30 ter legge n. 354 del 1975)» (Sez. 1, n. 29215 del 06/06/2013, Rv. 256795).

3. In applicazione del il principio del favor impugnationis, stabilito dall'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., il presente ricorso deve, pertanto, essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 30-ter, comma settimo, Ord.pen., per il quale è competente il magistrato di sorveglianza di Lecce, al quale vanno perciò trasmessi gli atti, per la ulteriore trattazione. Qualificato il ricorso come reclamo dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere est